Sanatoria 2012, la condanna per favoreggiamento della prostituzione (a differenza dello sfruttamento) non è ostativa
T.A.R. Lombardia, sezione seconda, sent. n. 1042/2015 del 23/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 202 volte dal 02/12/2015
Il diniego impugnato è motivato con riferimento alla condanna penale inflitta al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 (reati sullo sfruttamento e sul favoreggiamento della prostituzione).
L’Amministrazione ha ritenuto tale condanna ostativa all’emersione, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, reputando il reato lesivo della “libertà sessuale” oppure inerente lo “sfruttamento della prostituzione”.
In realtà, il reato per cui l’esponente è stato condannato appare riconducibile ad una ipotesi di favoreggiamento e non di sfruttamento della prostituzione, come del resto già statuito dalla giurisprudenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2646/2013, che ha escluso altresì che simili comportamenti siano lesivi della “libertà sessuale”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Figini, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, corso XXII Marzo, 4;
contro
Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del decreto di rigetto EM.12.RIGDEF/422/2014 di istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della L. 109/2012 a favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-presentata dalla signora Poveda Luz Adriana;
b) di tutti gli atti a questo annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 15.10.2014, la Prefettura di Milano respingeva la domanda di emersione da lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012, dalla signora Poveda Luz Adriana a favore del sig. -OMISSIS-.
Contro il succitato decreto era proposto il presente ricorso, con istanza di sospensiva.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.
In esito all’udienza cautelare del 21.1.2015, la Sezione II del TAR Lombardia ordinava un motivato riesame con ordinanza n. 90/2015.
Alla successiva camera di consiglio del 23.4.2015, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, seppure con le precisazioni che seguono.
Il diniego impugnato è motivato con riferimento alla condanna penale inflitta al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 (reati sullo sfruttamento e sul favoreggiamento della prostituzione).
All’esponente era inflitta la pena di dieci mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa con riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis del codice penale e della minima partecipazione ai sensi dell’art. 114 del codice penale, giacché l’attività delittuosa accertata consisteva nel semplice ruolo di vivandiere di due prostitute (cfr. per il testo integrale della sentenza, il doc. 4 del ricorrente).
L’Amministrazione ha ritenuto tale condanna ostativa all’emersione, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, reputando il reato lesivo della “libertà sessuale” oppure inerente lo “sfruttamento della prostituzione”.
Nell’ordinanza di riesame della scrivente Sezione, n. 90/2015, il TAR aveva fatto notare che:
- i reati di cui all’art. 4, comma 3, succitato, non rientrano fra quelli automaticamente ostativi all’emersione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 (l’articolo richiama invece sul punto i reati di cui all’art. 380 del codice di procedura penale, per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza);
- il reato per cui l’esponente è stato condannato appare riconducibile ad una ipotesi di favoreggiamento e non di sfruttamento della prostituzione, come del resto già statuito dalla giurisprudenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2646/2013, che ha escluso altresì che simili comportamenti siano lesivi della “libertà sessuale” (cfr. la copia della sentenza versata in atti dal ricorrente).
A fronte dell’ordinanza di riesame n. 90/2015, l’Amministrazione dell’Interno restava inerte, non producendo alcun documento o memoria e neppure svolgendo specifiche difese orali all’udienza del 23.4.2015.
Ciò premesso, vista anche l’inerzia della parte resistente, il Collegio non può che confermare i profili di illegittimità del diniego già evidenziati, alla luce sia della menzionata sentenza del TAR Lombardia n. 2646/2013 sia della giurisprudenza della scrivente Sezione II, che ha statuito in più occasioni che gli unici reati automaticamente ostativi alla procedura speciale di emersione di cui al D.Lgs. 109/2012 sono quelli di cui all’art. 380 c.p.p. e il reato per cui l’esponente è stato condannato - al di là dell’accertata marginalità in concreto della condotta criminosa - non rientra nei casi dell’art. 380 citato (cfr. fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 21.11.2014, n. 2800).
Nelle premesse del provvedimento impugnato, la Prefettura sostiene anche di avere invitato il datore di lavoro signora Poveda a fornire chiarimenti sulla procedura di emersione avviata e di non avere ricevuto alcuna risposta.
Posto, però, che il diniego ivi impugnato appare motivato con esclusivo riferimento alla condanna penale di cui è causa, occorre rilevare che il ricorrente contesta la circostanza fattuale di cui sopra, circostanza che in ogni caso non era riportata nel preavviso di diniego ex at. 10 bis della legge 241/1990, inviato dalla Prefettura al sig. -OMISSIS-(cfr. per il testo del preavviso, il doc. 3 del ricorrente, nel quale è fatto riferimento esclusivo alla condanna penale).
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve reputarsi illegittimo anche con riguardo al richiamo alla corrispondenza intercorsa fra l’Amministrazione ed il datore di lavoro.
Per effetto dell’accoglimento del presente ricorso, il provvedimento di diniego di emersione deve essere annullato, con conseguente onere per l’Amministrazione di valutare nuovamente la domanda, secondo le risultanze della presente sentenza e con riguardo anche alla possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. Le spese possono essere compensate, attesa la natura delle parti coinvolte, salvo l’onere del contributo unificato, da porre a carico dell’Amministrazione soccombente, ai sensi di legge (DPR 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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