Sanatoria 2012, l'insufficienza reddituale del datore di lavoro non è imputabile al lavoratore, che ha diritto al pds per attesa occupazione
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 666/2015 del 29/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 190 volte dal 13/12/2015
Il provvedimento di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare, presentata a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, sarebbe illegittimo, supportato, dal riferimento ad una procedura flussi 2007 non addivenuta a positiva conclusione, a un’insufficienza reddituale e a una pluralità di dipendenti assunti tra il 2011 e il 2013.
Tale motivo deve essere qualificato come causa non imputabile al lavoratore, con la conseguenza che è stato illegittimamente escluso a priori anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione a favore del lavoratore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2015, proposto da:
Daljeet Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Canfarotta, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della stessa, Contrada del Cavalletto, 25;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Brescia prot. n. 104894 del 30 dicembre 2014, notificato il 14 gennaio 2015, di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Il provvedimento di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare, presentata a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, sarebbe illegittimo, nel caso di specie, in quanto adottato in violazione dell’obbligo di motivazione logica e consequenziale.
Esso sarebbe supportato, infatti, dal riferimento ad una procedura flussi 2007 non addivenuta a positiva conclusione, a un’insufficienza reddituale poi superata per cumulo del reddito con quello del figlio (per un totale complessivo di circa 40.000 euro) e a una pluralità di dipendenti assunti tra il 2011 e il 2013.
Nel ricorso il ricorrente ha rappresentato che il sig. Singh Charan, che ha presentato domanda a suo favore, aveva soltanto un dipendente alle sue dipendenze e cioè il ricorrente stesso. Inoltre, i primi dei numerosi lavoratori attribuiti alla famiglia sono stati licenziati dal figlio, sig. Singh Manjinder, prima che lo stesso si trasferisse a risiedere con il padre, il sig. Singh Sher ha lavorato per il suo stesso datore di lavoro solo da luglio a ottobre 2012 e, quindi, meno di tre mesi, il quarto, Singh Balwinder, ha lavorato anche lui per pochi mesi dal 13 dicembre 2012 al 15 giugno 2013, mentre il sig. Singh Malkit non risiede con il padre e il fratello e, quindi, nessuna rilevanza avrebbe, nel caso di specie, l’assunzione operata dallo stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il datore di lavoro sig. Charan Singh ha dichiarato, con riferimento all’anno 2011, un reddito di 18.024 euro: di qui il preavviso di rigetto cui ha fatto seguito la dichiarazione del datore di lavoro, volta a contestare l’imputabilità allo stesso della mancata conclusione della procedura flussi, dovuta al fatto che il lavoratore non sarebbe mai entrato in Italia, nonché a rappresentare la cumulabilità al suo reddito di quello del figlio Singh Manjinder.
Tutti gli altri lavoratori di cui è stato dato conto dell’assunzione sarebbero dipendenti del sig. Singh
Manjinder. Ciò comporta che il suo reddito non possa essere d’integrazione rispetto a quello del padre, con la conseguenza che il motivo di rigetto dell’unica assunzione da parte del sig. Singh Charan è da ravvisarsi nella carenza del suo reddito.
Tale motivo deve essere qualificato come causa non imputabile al lavoratore, con la conseguenza che è stato illegittimamente escluso a priori anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione a favore del lavoratore.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a IVA, C.P.A. e altri accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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