Sanatoria 2012 - l'elezione di domicilio presso l'avvocato del lavoratore straniero obbliga la Prefettura a mandare lì la convocazione
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 718/2015 del 13/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 90 volte dal 25/12/2015
Il provvedimento impugnato fonda la dichiarazione di archiviazione sul mancato riscontro (non giustificato) all’avviso di convocazione, da parte della datrice di lavoro e del lavoratore, per la definizione della pratica di emersione. Tuttavia, il SUI aveva invitato le parti presso gli uffici per verificare il rilascio di un permesso per attesa occupazione
Alla luce di quant’ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale) risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile, e concedere un’ultima opportunità (cfr. ex plurimis, sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1190; 12/2/2015 n. 252).
Peraltro, il ricorrente ha dato conto dell’avvenuta elezione di domicilio presso il suo difensore; pertanto, la Prefettura dovrà trasmettere al ricorrente e anche alla datrice una raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la convocazione presso gli Uffici a data fissa (stabilita nei 7 giorni successivi dal plausibile ricevimento): la spedizione dovrà essere effettuata al lavoratore ricorrente presso lo studio del suo difensore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto da:
Zaim Elezi, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Brignoli, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 27/1/2015, RECANTE L’ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato fonda la dichiarazione di archiviazione sul mancato riscontro (non giustificato) all’avviso di convocazione, da parte della datrice di lavoro e del lavoratore, per la definizione della pratica di emersione;
- che, con nota 20/10/2014, il SUI ha invitato le parti presso gli uffici per verificare il rilascio di un permesso per attesa occupazione (e dunque il procedimento era potenzialmente avviato verso un positivo esito);
- che questo Tribunale ha ripetutamente statuito che, alla luce di quant’ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale) risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile, e concedere un’ultima opportunità (cfr. ex plurimis, sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1190; 12/2/2015 n. 252);
- che, peraltro, il ricorrente ha dato conto dell’avvenuta elezione di domicilio presso il suo difensore (cfr. nota trasmessa al SUI a mezzo PEC il 16/10/2014), mentre la convocazione per il 12/11/2014 è stata trasmessa in data 20/10/2014;
- che, pertanto, la Prefettura dovrà trasmettere al ricorrente e anche alla datrice una raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la convocazione presso gli Uffici a data fissa (stabilita nei 7 giorni successivi dal plausibile ricevimento);
- che la spedizione dovrà essere effettuata al lavoratore ricorrente presso lo studio del suo difensore avv.to Alessia Brignoli (Via Don Carlo Botta n. 13 – Bergamo), e alla datrice presso l’indirizzo indicato nella domanda di emersione;
- che in caso di omessa presentazione del lavoratore alla data stabilita ovvero del difetto della documentazione indispensabile, la Prefettura potrà emettere un provvedimento di conferma dell’archiviazione già disposta;
- che in definitiva la pretesa azionata merita accoglimento, nei limiti appena esposti;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della condotta non perfettamente diligente del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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