Sanatoria 2012 - il permesso per attesa asilo politico non costituisce quel permesso che esclude la necessità della regolarizzazione
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, sent. n. 229/2015 del 28/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 96 volte dal 29/01/2016
La domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata, a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, è stata archiviata. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento censurato, fondato sul presupposto che il ricorrente era in possesso di un valido titolo di soggiorno fino a gennaio 2013.
Ne deriva che il procedimento di emersione non poteva essere archiviato per le ragioni in esso rappresentate, posto che il ricorrente non poteva essere qualificato come un soggetto titolare di permesso di soggiorno a tutti gli effetti: egli è stato, per tutto il periodo di interesse, un clandestino non espellibile perché in attesa di pronunciamento sulla sua domanda di protezione, ma non anche uno straniero regolarmente soggiornante.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2014, proposto da:
Mansoor Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Argia Feroldi, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della stesssa, Via Guido Zadei, 37;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Brescia prot. N. 105828 del 20 ottobre 2014, notificato il 5 novembre 2014, di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
La domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata, a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, dal sig. Syed Tahzib Ul Hussnain è stata archiviata.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento che ha disposto l’archiviazione sarebbe, tuttavia, illegittimo per violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, in quanto il provvedimento di archiviazione sarebbe stato adottato senza consentire alcuna partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.
Inoltre, con particolare riferimento al lavoratore, questi sarebbe stato privato del necessario preavviso di rigetto, che gli avrebbe, invece, consentito di rappresentare la propria particolare posizione.
Posizione che, in quanto soggetto richiedente lo status di rifugiato (che gli è stato, poi, definitivamente negato nel febbraio 2012), gli avrebbe comunque consentito di accedere ai benefici di legge, come precisato nelle FAQ predisposte dal Ministero, in quanto il relativo permesso temporaneo non autorizzerebbe lo svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe stato erroneamente motivato attraverso il riferimento al fatto che lo straniero era già in possesso di un permesso di soggiorno.
L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità del provvedimento censurato, fondato sul presupposto che il ricorrente era in possesso di un valido titolo di soggiorno fino a gennaio 2013 ed emanato senza preavviso di rigetto, in quanto atto dovuto.
La documentazione prodotta in atti dimostra:
- che il ricorrente è entrato in Italia il 23 maggio 2011, quando è stato deferito all’autorità giudiziaria per immigrazione clandestina ex art. 10 bis del d. lgs. 296/98;
- che la Questura di Crotone, Ufficio Immigrazione di Isola di Capo Rizzuto (dove lo straniero è stato trasferito sino all’esame della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato) ha attestato la status di richiedente la protezione internazionale, con un documento il quale è stato consegnato all’odierno ricorrente il 19 settembre 2011;
- che il 9 febbraio 2012, la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha ascoltato le richieste del ricorrente e, nella stessa data ha rifiutato al medesimo la protezione internazionale, non sussistendone i presupposti;
- che, intendendo presentare ricorso avverso tale diniego, lo straniero ha chiesto, il 16 aprile 2012 di essere ammesso al Centro di Accoglienza “S.Anna” di Isola Capo Rizzuto, in quanto privo di mezzi di sussistenza;
- che, in ragione di ciò, gli è stato rilasciato un primo permesso con la dicitura “attesa esito ricorso ex art. 35 d. lgs. 25/08 Tribunale CZ), valido fino al 26 luglio 2012 e un secondo (con analoga indicazione), valido fino al 28 gennaio 2013.
Tutto ciò rende piuttosto chiaro come il ricorrente sia entrato illegalmente in Italia e abbia potuto permanervi senza essere espulso solo grazie al ricorso a procedimenti che, nelle more della definizione, poi intervenuta in senso negativo, gli hanno permesso di ottenere dei titoli legittimanti la presenza sul territorio nazionale, ma solo temporaneamente e limitatamente, con la conseguenza che il successivo diniego del riconoscimento dello status di avente diritto alla protezione internazionale esclude che lo stesso possa essere equiparato ad un soggetto effettivamente in possesso di un permesso di soggiorno a pieno titolo.
In altre parole, egli è stato, per un periodo di tempo, collocato in una sorta di “limbo” e la sua presenza sul territorio è stata “ammessa” entro limiti e condizioni precise, ma non in concreto “legittimata”, nelle more di un procedimento che si poi è concluso negativamente. Ne deriva che il procedimento di emersione non poteva essere archiviato per le ragioni in esso rappresentate, posto che il ricorrente non poteva essere qualificato come un soggetto titolare di permesso di soggiorno a tutti gli effetti: egli è stato, per tutto il periodo di interesse, un clandestino non espellibile perché in attesa di pronunciamento sulla sua domanda di protezione, ma non anche uno straniero regolarmente soggiornante.
Il provvedimento così motivato è, dunque, illegittimo e deve essere caducato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria del procedimento di emersione, tenendo in debita considerazione la peculiare e temporanea condizione di “clandestino non espellibile” che ha caratterizzato la presenza del ricorrente sul T.N. nel periodo interessato dalla regolarizzazione ex D. lgs. 109/2012.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che la situazione del ricorrente è risultata essere peculiare in ragione della sovrapposizione degli effetti temporanei dei permessi di soggiorno rilasciati in attesa della definizione del procedimento di protezione internazionale, effetti prorogatisi anche dopo la sua negativa conclusione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare sulla scorta di quanto in motivazione precisato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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