Sanatoria 2012, il mancato pagamento dei contributi è un evento che non rientra nella signoria del lavoratore straniero
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 259/2015 del 15/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 186 volte dal 14/04/2016
La mancata regolarizzazione della posizione del lavoratore extracomunitario è certamente imputabile al datore di lavoro e non al soggetto nel cui interesse viene avviato il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, in quanto gli obblighi contributivi relativi sono posti a carico del datore di lavoro.
Se così non fosse, si introdurrebbe nella materia un profilo di responsabilità per fatto altrui che l’ordinamento giuridico, nel suo complesso, circoscrive a casi eccezionali, tra i quali non è però incluso quello del lavoratore extracomunitario che intende regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale a fini lavorativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Jaswant Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'U.T.G. - Prefettura di Taranto - Sportello Unico per l'Immigrazione - in ordine all'istanza di emersione, ex art. 5, del D. L.vo 109/2012, presentata in favore del sig. Singh Jaswant e alla conseguente diffida volta alla definizione dell'istanza di emersione presentata in data 6 – 11 novembre 2013, tramite il servizio postale n. assicurata 14620579469-7;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell'interesse;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con il suddetto silenzio inadempimento/rifiuto;
per l'emanazione dell'ordine immediato di provvedere all'adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;
per la condanna della Pubblica Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto;
nei motivi aggiunti, depositati in data 17 dicembre 2014, per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 5, D. L.vo 109/2012, ID. dom. TA4803557079, PROT. N. P-TA/L/N/2012/100419, emesso in data 7 gennaio 2014, portato a conoscenza in data 20 ottobre 2014, e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. L. Garrisi, in sostituzione dell'avv. T. Sangiovanni, per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dall' U.T.G. - Prefettura di Brindisi-Sportello Unico per l'Immigrazione - in ordine all'istanza di emersione, ex art. 5, del D. L.vo 109/2012, e alla conseguente diffida volta alla definizione del citato procedimento con l’emanazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L'interessata ha così chiesto una pronuncia accertativa dell'obbligo, per la P.a. intimata, di concludere il procedimento;
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato e producendo documentazione idonea a dimostrare l’assenza di inerzia, considerato che con nota in data 7 gennaio 2014, concludeva il procedimento con provvedimento espresso nel quale manifestava le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza della ricorrente. Il provvedimento, depositato in atti, così dispone: “Per opportuna conoscenza, sì fa presente che non sussistono i presupposti per il rilascio della richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto non risulta prodotta la documentazione attestante il versamento delle somme dovute a titolo contributivo”.
Con ricorso per motivi aggiunti si lamenta la violazione dell’art. 5, comma 11 ter, D. Lgs. 109/2012 e si rileva il difetto della notifica del provvedimento impugnato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015, nelle forme di cui all’art.60 del c.p.a.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La mancata regolarizzazione della posizione del lavoratore extracomunitario è certamente imputabile al datore di lavoro e non al soggetto nel cui interesse viene avviato il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, in quanto gli obblighi contributivi relativi sono posti a carico del datore di lavoro.
Per questa ragione, il provvedimento impugnato non sembra aver tenuto nella debita considerazione la circostanza che lo stesso art. 5, comma 11 bis del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, nella parte in cui contempla la possibilità che la dichiarazione di emersione venga respinta “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro” , impone un supplemento di istruttoria in vista del rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
Se così non fosse, si introdurrebbe nella materia un profilo di responsabilità per fatto altrui che l’ordinamento giuridico, nel suo complesso, circoscrive a casi eccezionali, tra i quali non è però incluso quello del lavoratore extracomunitario che intende regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale a fini lavorativi.
In questo senso il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida in favore dell’avv. Sangiovanni, per onorario e spese di gratuito patrocinio, la complessiva somma di euro 1.250 oltre accessori di legge, ponendoli a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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