Il SUI ha applicato l’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 109/2012: “Non è ammesso alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, dopo le procedure di ingresso di stranieri per lavoro subordinato, o procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha sottoscritto il contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo fdorza maggiore non imputabili al datore."