Sanatoria 2012, il fatto che il datore di lavoro non ha firmato contratti di soggiorno nella precedente sanatoria non è imputabile al lavoratore
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 609/2015 del 29/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 132 volte dal 10/12/2015
Il SUI ha applicato l’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 109/2012: “Non è ammesso alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, dopo le procedure di ingresso di stranieri per lavoro subordinato, o procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha sottoscritto il contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo fdorza maggiore non imputabili al datore."
Non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l’instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione.
I fatti descritti integrano eventi imputabili al solo datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui il lavoratore ricorrente è del tutto estraneo a rapporti denunciati ovvero costituiti nel passato (cfr. sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1196; 18/12/2014 n. 1438).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2015, proposto da:
Akbar Hossain, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 19/1/2015, CHE DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che il SUI ha applicato l’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 109/2012, per cui “Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro”;
- che per una procedura di assunzione “flussi 2007” non è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro;
- che, nella relazione 15/4/2105, il SUI ha precisato che, per il cittadino straniero Miazi Ripoun (assunto con la procedura di “emersione 2009”), il datore non è risultato in regola con i versamenti contributivi;
- che, sul punto, deve essere richiamato l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109;
- che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3451/2014, ha affermato l’illegittimità del provvedimento il quale “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro (o, del resto, per qualunque altra causa a lui esclusivamente imputabile), ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per rilasciare al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione”;
- che, dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l’instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione;
- che i fatti descritti integrano eventi imputabili al solo datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui il lavoratore ricorrente è del tutto estraneo a rapporti denunciati ovvero costituiti nel passato (cfr. sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1196; 18/12/2014 n. 1438);
Considerato:
- che, sul dato ostativo dell’insufficienza economica del datore di lavoro, l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 accorda al lavoratore la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”;
- che il predetto principio è stato più volte applicato dalla Sezione (cfr. ex plurimis sentenze 23/10/2014 n. 1117; 21/1/2015 n. 117);
- che in conclusione il ricorso merita accoglimento, con obbligo per la Prefettura di riattivare il procedimento e di riesaminare la vicenda alla luce delle riflessioni appena svolte;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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