Sanatoria 2012, il documento che dimostra la presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 può anche essere successivo a tale data
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1898/2014 del 23/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare non può legittimamente fondarsi sul rilievo che la documentazione prodotta dal ricorrente, rilasciata dall'associazione il 28 maggio 2014 non sarebbe idonea “in quanto non consistente in una certificazione recante data precedente o del 31/12/2011”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2014, proposto da:
Md Shafiqui Islam, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisi, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, via dello Statuto 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, domiciliano;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N.P -PI/L/N/2012/102022, del 18 giugno 2014, ricevuto tramite pec il 23 giugno 2014, con il quale la Prefettura di Pisa, Sportello unico per l'immigrazione (S.U.I.) di Pisa ha rigettato l'istanza di emersione del lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 109/2012 presentata dal Sig. Sikdar Jamil nell'interesse del Sig. Islam;
di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1 anche se di contenuto od estremi ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pisa e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- con provvedimento prot. N.P -PI/L/N/2012/102022, del 18 giugno 2014, la Prefettura di Pisa, Sportello unico per l'immigrazione (S.U.I.) di Pisa ha rigettato l'istanza di emersione del lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 109/2012 presentata dal Sig. Sikdar Jamil nell'interesse del Sig. Islam;
- il suindicato provvedimento di diniego risulta motivato con riferimento all’inidoneità della documentazione prodotta per dimostrare la presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011;
- avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto: 1) mancata e falsa applicazione art. 10 bis, della legge 241/90, erroneità della motivazione, erronea rappresentazione della realtà, violazione di legge ed eccesso di potere; 2) falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del D. Lvo n. 109/2012, erroneità ed illogicità della motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere; 3) ingiustizia manifesta, eccesso di potere;
- costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;
Considerato che:
- il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, avendo comunque l’amministrazione preso in esame la documentazione prodotta dal ricorrente in esito alla comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90;
- il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto, come con lo stesso dedotto, il provvedimento impugnato di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare non può legittimamente fondarsi sul rilievo che la documentazione prodotta dal ricorrente, rilasciata dall’Associazione Anelli Mancanti O.N.L.U.S. il 28 maggio 2014 non sarebbe idonea “in quanto non consistente in una certificazione recante data precedente o del 31/12/2011”;
- infatti, quello che la legge richiede è la prova della presenza in data antecedente al 31 dicembre 2011, ma non si rinviene nel dettato legislativo alcuna previsione in ordine alla necessità che tale prova debba essere data tramite un documento recante data anteriore, appunto, al 31 dicembre 2011, documento che, peraltro, difficilmente potrebbe essere prodotto dall’interessato, tenuto conto che la normativa di riferimento, che ha richiesto, ai fini della regolarizzazione, di fornire la prova in questione è successiva a tale data (D. Lvo 16 luglio 2012);
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dei profili non esaminati, e che, per l’effetto, il provvedimento con lo stesso impugnato debba essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
- le spese di giudizio vadano poste a carico della parte soccombente e debbano essere liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 133 D. Lgs. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 60 del 2 settembre 2014 della competente commissione istituita presso questo Tribunale (la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna; saranno, eventualmente, le amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare tra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza);
- il Tribunale debba nel contempo liquidare all’avv. Anna Lisi, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 (mille/00).
Liquida all’avv. Anna Lisi, difensore della ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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