Sanatoria 2012, il disconoscimento della firma del datore di lavoro da parte del figlio di questi non fa venir meno la regolarità della domanda di emersione
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 475/2016 del 23/06/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 98 volte dal 16/10/2016
Appare condivisibile la premessa argomentativa sulla quale si fonda il ricorso, secondo cui il lavoratore che ha iniziato una pratica di emersione non può subire unilateralmente conseguenze negative dovute esclusivamente ad inadempienze del datore di lavoro (il quale, per ipotesi, dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro non adempia ai prescritti obblighi).
Il co. 11 bis è altrettanto chiaro nel subordinare il rilascio del titolo alla “previa verifica da parte dello Sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al co. 5”. In senso conforme dispone la circolare interpretativa adottata sul punto dal Ministero dell’interno il 10 luglio 2013.
Nel caso di specie ciò che si contesta da parte dell’Amministrazione è, come detto, l’avvenuto disconoscimento della firma da parte del figlio della sig.ra Longo che aveva avviato la procedura di regolarizzazione ex d.lgs. 109/12, di cui in atti non vi sarebbe peraltro prova.
In sostanza ciò che rileva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è l’integrazione delle più circoscritte condizioni imposte dal citato art. 5 co. 11 bis d.lgs. 109/2012.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2015, proposto da:
Dhaliwal Gursev Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Macor, con domicilio eletto presso Valentina Macor in Latina, piazza B. Buozzi, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Latina, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;
per l'annullamento del provvedimento prot. n.115816 del 4 giugno 2015 di diniego all'istanza per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Latina e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il deducente espone di essere giunto in Italia in virtù di un premesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale; che successivamente veniva occupato presso l’azienda agricola della sig.ra Ida Longo; che la medesima presentava, poi, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/12 istanza di emersione del lavoro irregolare in favore dell’interesato.
Nonostante la sussistenza dei motivi che avrebbero giustificato il rilascio del permesso di soggiorno (quantomeno per attesa occupazione), lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Latina - U.T.G. ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare, richiamando la circostanza che il figlio della nominata sig. Longo avrebbe disconosciuto la sottoscrizione della di lui madre.
Con ordinanza n. 258 in data 22 ottobre 2015, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare e contestualmente fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Frosinone.
Nel corso dell'udienza pubblica del 23 giugno 2016, la causa è stata introdotta per la decisione.
Il ricorso va accolto in ragione dell'assorbente rilievo da accordare al motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l'insufficienza della motivazione di un diniego fondato sull’allegato disconoscimento della sottoscrizione dell’istanza di regolarizzazione da parte peraltro non già della diretta interessata (sig.ra Ida Longo) ma del di lei figlio.
L'articolo 5 del decreto legge 109/2012, disciplina la regolarizzazione (cd. "emersione") della posizione lavorativa dei lavoratori extracomunitari che – alla data indicata nel decreto - svolgevano attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero espletavano attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Ciò posto, appare condivisibile la premessa argomentativa sulla quale si fonda il ricorso, secondo cui il lavoratore che ha iniziato una pratica di emersione non può subire unilateralmente conseguenze negative dovute esclusivamente ad inadempienze del datore di lavoro (il quale, per ipotesi, dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro non adempia ai prescritti obblighi).
Il d.l. 28.6.2013, n. 76, poi convertito nella l. n. 99 del 9.8.2013, ha inserito, infatti, il co. 11 bis a seguito dell’art. 5 co. 11 d.lgs n. 109/12, prevedendo specificamente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di “dichiarazione di emersione [...] rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”.
Il co. 11 bis è altrettanto chiaro nel subordinare il rilascio del titolo alla “previa verifica da parte dello Sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al co. 5”. In senso conforme dispone la circolare interpretativa adottata sul punto dal Ministero dell’interno il 10 luglio 2013.
Nel caso di specie ciò che si contesta da parte dell’Amministrazione è, come detto, l’avvenuto
disconoscimento della firma da parte del figlio della sig.ra Longo che aveva avviato la procedura di regolarizzazione ex d.lgs. 109/12, di cui in atti non vi sarebbe peraltro prova.
In sostanza ciò che rileva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è l’integrazione delle più circoscritte condizioni imposte dal citato art. 5 co. 11 bis d.lgs. 109/2012.
Dette condizioni nel caso di specie risultano integrate e tanto basta perché – ravvisandosi i presupposti per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno - il ricorso possa trovare accoglimento.
La peculiarità e novità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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