Una volta conseguito il permesso di soggiorno, la posizione del cittadino extracomunitario è svincolata dalla procedura di emersione, e deve essere valutata tenendo conto dei fatti sopravvenuti, i quali possono avere effetto sanante ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 (a proposito della scoperta tardiva di ostacoli alla sanatoria v. CS Sez. III 6 febbraio 2015 n. 622).