Sanatoria 2012, annullamento permesso di soggiorno per mancanza requisiti sanatoria, non è possibile se non si tiene conto delle condizioni sopravvenute
T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 732/2016 del 24/02/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 150 volte dal 09/11/2017
Una volta conseguito il permesso di soggiorno, la posizione del cittadino extracomunitario è svincolata dalla procedura di emersione, e deve essere valutata tenendo conto dei fatti sopravvenuti, i quali possono avere effetto sanante ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 (a proposito della scoperta tardiva di ostacoli alla sanatoria v. CS Sez. III 6 febbraio 2015 n. 622).
Ne consegue che la Questura è tenuta a esaminare la situazione attuale (v. art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241), accertando la condotta mantenuta durante il soggiorno in Italia e il grado di inserimento sociale e lavorativo raggiunto. È onere dell'interessato sottoporre all’amministrazione ogni elemento utile sotto questo profilo.
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