Sanatoria 2012,allontanamento per partecipare a riti funebri della madre non esclude presenza continuativa in Italia dello straniero prima del 31 dicembre 2011
T.A.R. Calabria, sezione prima, sent. n. 724/2015 del 23/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 94 volte dal 08/09/2016
La norma impone la presenza dello straniero in Italia in un momento anteriore alla pubblicazione della legge che ha consentito l'emersione dal lavoro irregolare, così da scongiurare ingressi strumentali a tale scopo senza che ne sussistano i presupposti ed, in particolare, in modo continuativo sin dal 31 dicembre 2011.
-------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2015, proposto da:
Arjan Doda, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ranù, con domicilio eletto presso Aldo Aloi in Catanzaro, Via Milano N. 9;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Cosenza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. p.-cs/l/n/2012/101850 mod.sub del 28/1/2015 di rigetto richiesta riesame istanza emersione lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l'art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Precisato che le parti presenti non hanno manifestato l'intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Considerato, in fatto, quanto segue:
- Il Sig. Doda Arjan si trova stabilmente su territorio nazionale a far data dal 01.04.2011, come da attestazione rilasciata in data 31 ottobre 2014 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Rocca Imperiale (non specificatamente contestata dalla controparte). Risulta agli atti che lo straniero abbia prestato la sua attività lavorativa ininterrottamente sino al provvedimento di diniego da parte della Prefettura, oggetto di impugnazione, con la qualifica di operaio presso l’azienda agricola di Ranù Angelo, che, in qualità di datore di lavoro, ha presentato congiuntamente all’interessato domanda per emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 109/2012;
- tale richiesta è stata però rigettata con il provvedimento della Prefettura di Cosenza Sportello Unico per l'Immigrazione prot. N. P-CS/UN/2012/101850 MOD. EM.SUB del 28 gennaio 2015 notificato il successivo 16 febbraio, sulla base della circostanza che “lo straniero non ha dato dimostrazione della presenza nel territorio nazionale in modo ininterrotto dal 31.12.2011”;
- per quanto non ulteriormente indicato, il mancato presupposto della continuità della permanenza in Italia nel periodo preso in considerazione dalla norma è stato presumibilmente attribuito alla circostanza che a causa del decesso della madre, avvenuto in data 30 giugno 2012, tra il giorno 1 luglio 2012 e l’11 agosto 2012, lo straniero si è recato presso il proprio paese di origine, per partecipare “al periodo funebre che si conclude per i riti del luogo nei quaranta giorni circa dal funerale”;
Rilevato che, con il ricorso in esame, viene introdotta domanda di annullamento del diniego sulla base di un’unica doglianza -seppure qualificata come “eccesso di potere, insufficienza della motivazione, violazione di legge, travisamento dei fatti” – costituita dalla violazione di legge con riguardo all’art. 5 del D.lgs. 109/2012 nella parte in cui richiede la “continuità della permanenza” in Italia, non potendosi escludere tale requisito dalla sussistenza di “limitati periodi di allontanamento dall’Italia” (peraltro nel caso di specie dovuti al decesso della madre del ricorrente).
4. Ritenuto in diritto che, tutto ciò premesso, il ricorso meriti accoglimento:
4.1. La norma impone, infatti, la presenza dello straniero in Italia in un momento anteriore alla pubblicazione della legge che ha consentito l'emersione dal lavoro irregolare, così da scongiurare ingressi strumentali a tale scopo senza che ne sussistano i presupposti ed, in particolare, in modo continuativo sin dal 31 dicembre 2011.
4.2. Nel caso di specie è stato provato che lo straniero fosse presente in Italia in data antecedente al 31 dicembre 2011, prestando con continuità la propria attività lavorativa presso l’azienda agricola di Ranù Angelo. La continuità nella permanenza sul territorio italiano dello straniero non può essere esclusa dalla circostanza che per circa 40 giorni a ridosso della morte della propria madre, il ricorrente abbia fatto rientro nel proprio paese di origine, non potendosi desumere in via assoluta da tale assenza di natura temporanea, rispetto al complessivo arco di tempo considerato, e peraltro motivata sulla base di indiscutibili ragioni familiari, l'inesistenza del rapporto di lavoro irregolare il cui accertamento ai fini della relativa sanatoria è oggetto di disciplina normativa (cfr. TAR Brescia sez. II, 9 gennaio 2015 n. 37 che in relazione alla questione giuridica oggetto della presente cognizione si richiama ex art. 74 c.p.a.);
5. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato;
6. Ritenuto che la regolamentazione delle spese debba essere informata al principio della soccombenza, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1500,00 oltre iva a cpa e oltre la refusione del contributo unificato, se versato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Emiliano Raganella, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024