Sanatoria 2012,allontanamento per ferie estive e rinnovare passaporto non esclude la presenza continuativa in Italia della straniera prima del 31 dicembre 2011
T.A.R. Calabria, sezione prima, sent. n. 524/2015 del 23/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 89 volte dal 08/09/2016
La scelta di rientrare per un breve periodo in Ucraina era supportata da una ragione valida, ovvero quella di ottenere il rilascio di un nuovo passaporto, oggetto di precedente denuncia di furto-smarrimenti. Non è contestata la presenza in Italia della ricorrente per il periodo antecedente all'espatrio, presenza attestata dalla documentazione proveniente dal precedente datore di lavoro.
Sulla base dei predetti presupposti di fatto, deve considerarsi integrato il requisito della “continuità” della presenza in Italia almeno a decorrere dal 31 dicembre 2011 dovendo ritenersi non idonea ad escluderla l’assenza dal territorio nazionale, giustificata e per il breve periodo intercorso coincidente con quello estivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2014, proposto da:
Inna Mokhurenko, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Vincenzi, con domicilio eletto presso Dorotea Rubino in Catanzaro, Via Ciaccio 13;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Cosenza - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cosenza np-cs7ln720137100013/14 del 6 marzo 2014 con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro ex art. 5 D.lgs. 109/2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2015 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il provvedimento impugnato, il Prefetto di Cosenza ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, presentata dalla datrice di lavoro Ida Ferrari in favore dell’odierna ricorrente, rappresentando che “il dichiarante entro il termine assegnato, non ha fornito osservazioni/ha fornito informazioni inadeguate”;
- il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90, con cui si attestava quanto segue: “la straniera non ha dato dimostrazione della presenza ininterrotta sul territorio nazionae dal 31 dicembre 2011 come previsto dall’art. 5 co. 1 de D.lgs 109/2012, in quanto in data 26 settembre 2013 ha esibito allo Sportello Unico per Immigrazione di Cosenza il Passaporto EP221631 rilasciato il 2 agosto 2012 in Ucraina che presenta il visto in uscita del 4 settembre 2012 da Medyka (Polonia);
- con il ricorso in esame, Mokhurenko Inna ha chiesto l’annullamento del predetto atto di diniego, deducendo, in sintesi:
a) violazione di legge, con riguardo all’art. 5 del D.Lgs. 109/2012, sia in relazione al requisito della “permanenza ininterrotta sul territorio dello straniero dal 31 dicembre 2011”, sia con riferimento alla documentazione offerta dalla ricorrente, dalla quale avrebbe dovuto dedursi la sua permanenza in Italia almeno a decorrere da quella data;
b) violazione di legge, con riguardo agli art. 3 e 10 bis della L. 241/90 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, non avendo l’amministrazione fornito alcuna motivazione concreta sulle circostanze che la hanno indotta a negare l’istanza, senza prendere in considerazione osservazioni inoltrate dalla ricorrente in sede procedimentale e la documentazione prodotta, idonea a comprovare la presenza sul territorio italiano dell’interessata dal 31 dicembre 2011 e la sua assenza solo per breve lasso di tempo dal 30 luglio 2012 al 4 settembre 2012, giustificata dall’esigenza di ottenere il rilascio di un nuovo passaporto dalle autorità competenti de proprio Paese di origine.
Osservato che, per quanto emerso dalla documentazione allegata da parte ricorrente, e non specificatamente contestata dall’amministrazione resistente che si è costituita in data 13 maggio 2014 con una memoria di mero stile;
- in data 16 maggio 2011, il precedente datore di lavoro dell’interessata, Ferraro Antonio, aveva già formulato istanza per la regolarizzazione della presenza della lavoratrice sul territorio italiano (all. 9 fascicolo parte ricorrente);
- in data successiva, il 20 giugno 2012, l’odierna ricorrente ha denunciato il furto-smarrimento del proprio precedente passaporto, rilasciato in Ucraina il 17 aprile 2007, presso il Commissariato di PS di Castrovillari (all. 12); ha pertanto ottenuto un visto provvisorio per rientrare nel proprio Paese di origine, al fine di richiedere il rilascio del nuovo passaporto (all. 8);
- usufruendo di un periodo di ferie accordato dalla datrice di lavoro che ha formulato l’istanza denegata con il provvedimento impugnato, la ricorrente si è quindi recata in Ucraina, rientrando in Italia in data 4 settembre 2012 (come da visto apposto sul nuovo passaporto, richiamato dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 del 31 gennaio 2014);
Rilevato che tali circostanze, analiticamente documentate, sono state rappresentate da parte ricorrente già in sede procedimentale, all’esito della comunicazione del preavviso di rigetto, e che le stesse sono state prive di riscontro, nella motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento; motivazione che, riproducendo un modello predefinito e non calato sul “caso specifico, è costituita dalla sola dicitura che “il dichiarante entro il termine assegnato non ha fornito osservazioni/ha fornito informazioni inadeguate”, senza neanche la specificazione di quale delle due opzioni motivazionali alternative ricorresse nella fattispecie concreta;
Ritenuto che la considerazione appena espressa sarebbe già sufficiente a ritenere fondato il ricorso, in accoglimento delle censure di violazione dell’art. 3 e 10 bis della L. 241/90 (punto 2 dei motivi di ricorso) e dell’eccesso di potere per insufficienza della motivazione (punto 3 dei motivi di ricorso);
Ritenuto che, peraltro, all’esito della ricostruzione in fatto della vicenda sopra riportata, sia fondata anche la censura di violazione dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 109/2012 per avere l'Amministrazione respinto l'istanza di emersione sulla base della mancanza del requisito della continuità della presenza in Italia della cittadina ucraina;
Considerato infatti che:
-secondo quanto previsto dalla predetta norma, "I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni (…). In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici";
Osservato, quanto alla fattispecie in esame, che:
- la scelta di rientrare per un breve periodo in Ucraina era supportata da una ragione valida, ovvero quella di ottenere il rilascio di un nuovo passaporto, oggetto di precedente denuncia di furto-smarrimenti;
- non è contestata la presenza in Italia della ricorrente per il periodo antecedente all'espatrio, presenza attestata dalla documentazione proveniente dal precedente datore di lavoro;
- l'assenza dall'Italia ha avuto una durata minima se rapportata alla stabile e duratura presenza e comunque coincidente con il periodo estivo, cosicché appare ragionevole la rappresentata circostanza della concessione di un periodo feriale da parte della datrice di lavoro (cfr. per una fattispecie analoga, T.A.R. sez. II Firenze , Toscana 28 ottobre 2014 n. 1646).
Ritenuto, in conclusione, che sula base dei predetti presupposti di fatto debba considerarsi integrato il requisito della “continuità” della presenza in Italia almeno a decorrere dal 31 dicembre 2011 dovendo ritenersi non idonea ad escluderla l’assenza dal territorio nazionale, giustificata e per il breve periodo intercorso coincidente con quello estivo;
Ritenuto, in conclusione, che in accoglimento delle censure sopra sintetizzate il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e che le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, secondo la regola generale, debbano essere poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato ex art. 133DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre Iva e CPA, a favore dello Stato, oltre le altre spese prenotate a debito e oltre la refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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