Sanatoria 2009 - resistenza a pubblico ufficio e lesione personale non sono reati automaticamente ostativi per il rilascio del permesso
T.A.R. Campania, sezione sesta, sent. n. 1739/2015 del 11/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 110 volte dal 29/12/2015
Il mentovato provvedimento di diniego trae alimento dalla circostanza che la ricorrente è stata condannata, per le violazioni di cui agli artt. 110, 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale in concorso), 588 c.p. (rissa), 582 c.p. (lesione personale) alla pena di mesi sei di reclusione.
Il provvedimento di condanna emesso nei confronti della ricorrente, però, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere più ritenuto ragione ostativa assorbente ai fini della negazione dell’invocato titolo di soggiorno; invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 – ter, comma 13, lettera c), del decreto – legge 1° luglio 2009, n°78, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La fattispecie di reato per cui è intervenuta condanna non può di per se stessa essere più considerata come causa preclusiva del permesso di soggiorno, non rientrando nell’elencazione, da intendersi tassativa, delle ipotesi criminose tuttora assistite da una presunzione assoluta di pericolosità sociale (ex art. 380 c.p.).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2015, proposto da:
Ofarn Obi Kate, rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Nicolò, con il quale domicilia in Napoli, ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R.;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Napoli - in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento (cat.A12/2011/Imm/2^Sez/Dinieghi/l.v./25 del 2.1.2012) con cui il Questore della Provincia di Napoli ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico ex lege 102/2009 – “emersione dal lavoro irregolare”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- a mezzo del gravame in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento sopraindicato con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex lege 102/2009 – “emersione dal lavoro irregolare”;
- il mentovato provvedimento di diniego trae alimento dalla circostanza che la ricorrente è stata “condannata in data 24.10.2000 dalla Corte di Appello di Napoli, con le altre generalità di Ofarn Kate…e divenuta irrevocabile il successivo 28.3.2002, in conferma della sentenza emessa in data 17.11.1998 dal Tribunale di Napoli, per le violazioni di cui agli artt. 110, 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale in concorso), 588 c.p. (rissa), 582 c.p. (lesione personale) alla pena di mesi sei di reclusione”;
- l’Autorità procedente reputa, invero, la suddetta statuizione giurisdizionale come “causa ostativa alla concessione del titolo di soggiorno richiesto, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 3 agosto 2009 n°102”;
Rilevato che:
- l’avversato atto di diniego, giusta quanto si evince dallo stesso preambolo del provvedimento impugnato, si pone come conseguenza automatica e dovuta del provvedimento di condanna emesso nei confronti della ricorrente che, però, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere più ritenuto ragione ostativa assorbente ai fini della negazione dell’invocato titolo di soggiorno;
- che, invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 – ter, comma 13, lettera c), del decreto – legge 1° luglio 2009, n°78, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- la fattispecie di reato per cui è intervenuta condanna non può di per se stessa essere più considerata come causa preclusiva del permesso di soggiorno, non rientrando nell’elencazione, da intendersi tassativa, delle ipotesi criminose tuttora assistite da una presunzione assoluta di pericolosità sociale (ex art. 380 c.p.);
Considerato che:
- il richiamato precedente giudiziario, isolatamente considerato, non vale di per se stesso a fondare – con la pretesa automaticità – un giudizio affidabile di concreta ed attuale pericolosità sociale;
- ai fini in questione, pertanto, si rende necessaria una più ampia prognosi di concreta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, che va argomentata, nell’ambito di una necessaria visione di insieme, sulla base di ulteriori ed oggettivi elementi di fatto, di cui occorre dare adeguatamente conto nell’ambito di una esaustiva e perspicua motivazione;
Considerato, viceversa, che nell’economia del provvedimento impugnato non residuano (rispetto alla condanna sopra richiamata) ulteriori elementi che consentano di accreditare una prognosi di concreta ed attuale pericolosità sociale;
Ritenuto, dunque, che, in ragione delle divisate carenze strutturali del provvedimento impugnato, non resta al Collegio che ritenere fondata la denuncia attorea e, in conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto di quanto fin qui argomentato e concluso;
- che le spese di giudizio possono essere compensate in quanto, all’epoca di adozione del provvedimento qui in rilievo, non era ancora intervenuta la pronuncia della Consulta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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