Sanatoria 2009, le indagini della Prefettura devono essere univoche, altrimenti non è motivato il rigetto dell'istanza di regolarizzazione
T.A.R. Sicilia, sezione quarta, sent. n. 949/2015 del 15/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 119 volte dal 20/07/2016
Con riguardo al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, il Collegio effettivamente ritiene che dalla lettura degli atti di causa emergano delle discrasie non ben comprensibili. Infatti l’Amministrazione, col provvedimento impugnato, ha affermato che “agli atti di ufficio risulta che la richiedente è venditrice ambulante con ultimo reddito dichiarato di 5.453, 00 euro”
Il provvedimento impugnato, alla stregua della censura proposta dalla ricorrente, risulta pertanto caratterizzato dal postulato difetto di motivazione: perché evidentemente sono state compiute indagini diverse dalla affermata mera consultazione del sistema SIATEL, in relazione alle quali manca qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato, in violazione del primo comma, secondo paragrafo, dell’art. 3 della L. n. 241/1990, alla cui stregua “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2011, proposto da:
Zhu Quinzhen, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pittala', con domicilio eletto presso la stessa in Catania, Via Enrico Pantano, 93;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Catania - Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del decreto di rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dalla sig.ra Quinzhen Zhu riguardante la cittadina straniera Aiqing Mao, emesso dal dirigente dello Sportello Unico Immigrazione il 25.3.2011 e notificata in data 4.5.2011;
di ogni altro atto connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Prefettura di Catania - Sportello Unico per l'Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 25/03/2011 del Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Catania, veniva rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare proposta dalla Sig.ra Quinzhen Zhu il 28/09/2009 per l’assistenza ed il sostegno prestato dalla cittadina extracomunitaria Sig.ra Aiquing Mao, giacchè “agli atti di ufficio risulta che la richiedente è venditrice ambulante con ultimo reddito dichiarato di 5.453, 00 euro; dagli accertamenti sul sistema SIATEL la s.v. risulta senza reddito, quindi non può assicurare lo stipendio ed il versamento dei contributi inps al lavoratore”.
La Sig.ra Quinzhen Zhu, ritenendo illegittimo tale provvedimento, lo impugnava con ricorso notificato il 23/06/2011 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 19/07/2011, ivi deducendo le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 10 della L. n. 241/1990 e del diritto di difesa;
2) difetto di motivazione e d’istruttoria.
Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria l’01/09/2011.
Con ordinanza n. 1181/2011 il Collegio accoglieva la domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe, onerando l’Amministrazione intimata di provvedere entro i successivi trenta giorni sulla originaria istanza.
In data 15/01/2015 – senza che frattanto l’Amministrazione intimata avesse assolto all’onere indicato in precedenza - aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso, senza discussione orale della causa per volontà delle parti e con sua rimessione in decisione.
I) Con riguardo alla lamentata lesione del diritto di difesa, e più in particolare degli oneri procedimentali prefigurati dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990, la Difesa Erariale replica sostenendo che il preavviso di rigetto non sarebbe stato omesso dall’Amministrazione intimata, quanto invece “inviato al datore di lavoro il 29/12/2010 all’indirizzo indicato nella domanda…tale lettera è tornata indietro in quanto non ritirata nel periodo di giacenza”.
L’affermazione, in quanto supportata da adeguata prova documentale agli atti di causa – e considerato altresì che una consapevole inerzia nel recupero della comunicazione inviata non può operare in danno di chi l’abbia trasmessa, in base al principio secondo cui è illegittimo il provvedimento soltanto “allorché sia mancata la comunicazione del preavviso di diniego, e ciò non per irreperibilità del destinatario o altro vizio di forma, ma per espressa volontà dell'amministrazione” (T.A.R. Veneto, sez. III, sent. 12 aprile 2012, n. 508) -, costituisce una fondata eccezione, che il Collegio pertanto accoglie respingendo il primo motivo di ricorso.
II) Con riguardo al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, il Collegio effettivamente ritiene che dalla lettura degli atti di causa emergano delle discrasie non ben comprensibili. Infatti l’Amministrazione, col provvedimento impugnato, ha affermato che “agli atti di ufficio risulta che la richiedente è venditrice ambulante con ultimo reddito dichiarato di 5.453, 00 euro”; mentre dagli atti allegati alla memoria del 01/09/2011, quantomeno a far data dal 1998, non risulta sussistere alcun reddito dichiarato da parte del soggetto che intendeva procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in considerazione. Il provvedimento impugnato, alla stregua della censura proposta dalla ricorrente, risulta pertanto caratterizzato dal postulato difetto di motivazione: perché evidentemente sono state compiute indagini diverse dalla affermata mera consultazione del sistema SIATEL, in relazione alle quali manca qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato, in violazione del primo comma, secondo paragrafo, dell’art. 3 della L. n. 241/1990, alla cui stregua “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
Il ricorso è pertanto fondato.
Quanto alle spese di lite si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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