Si afferma l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (cfr., tra le altre, TAR Marche 11.3.2014 n. 332; 13.11.2013 n. 836; 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi.