Sanatoria 2009 - la condanna del datore di lavoro per falsa documentazione non è sufficiente per dedurre la fittizietà del rapporto di lavoro
T.A.R. Marche, sezione prima, sent. n. 302/2015 del 05/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 134 volte dal 05/01/2016
Si afferma l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (cfr., tra le altre, TAR Marche 11.3.2014 n. 332; 13.11.2013 n. 836; 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi.
Nel caso in esame, l’Amministrazione è in possesso esclusivamente delle dichiarazioni del datore di lavoro rese ai Carabinieri di Jesi nel corso del procedimento penale e della condanna con decreto penale del datore di lavoro (non del lavoratore).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2013, proposto da:
Muhammad Irfan, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mantella, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Savarese in Ancona, Via Goito, 11;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento del 24.07.2013 della Questura di Ancona, notificato in data 13.08.2013 con il quale veniva rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e con il quale veniva invitato a lasciare il territorio italiano, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 5.c.5 del d.lgs 286/1998 e molteplici profili di eccesso di potere, il Decreto in data 24.7.2013 di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno rilasciato a seguito di procedura di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009.
Il diniego veniva disposto per falsa documentazione in quanto “il datore di lavoro richiedente l’emersione è stato condannato, in data 10 novembre 2011, con decreto penale 2349/11, emesso dal GIP del tribunale di Ancona, al pagamento della multa di euro 3750 per aver presentato falsa documentazione nella sopracitata istanza di emersione”. Inoltre, dal verbale delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai carabinieri di Jesi emergerebbe una durata dell’attività lavorativa di soli due mesi nel periodo da settembre 2009 a gennaio 2010. Ancora, si osserva che l’avviso di diniego ex articolo 10 bis della legge 7.8.1990 sarebbe tornato indietro per destinatario sconosciuto, per cui il ricorrente avrebbe omesso di comunicare al questore la variazione del domicilio ai sensi dell’articolo 6 comma 8 d.lgs 286/1998. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio producendo rapporto informativo redatto dalla Questura di Ancona in data 24.9.2013, ove si chiede il ricetto del ricorso, depositando altresì uno stralcio delle dichiarazioni del datore di lavoro del ricorrente rese ai Carabinieri di Jesi.
Con Ordinanza 11.10.2013 n. 370 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, ritenendo che, considerato il grave pregiudizio denunciato dal ricorrente e valutata la circostanza che il decreto penale di condanna è stato adottato solo nei confronti del datore di lavoro, l’istanza cautelare fosse meritevole di accoglimento.
Alla pubblica udienza del 19.3.2105 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per applicare l’orientamento, già adottato in circostanze analoghe, che ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria così come dedotte anche attraverso l’odierno ricorso. In particolare è stata affermata l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (cfr., tra le altre, TAR Marche 11.3.2014 n. 332; 13.11.2013 n. 836; 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo al fine di garantire in diritto di difesa) per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (cfr., tra le ultime, Tar Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47). Nel caso in esame, l’Amministrazione è in possesso esclusivamente delle dichiarazioni del datore di lavoro rese ai Carabinieri di Jesi nel corso del procedimento penale e della condanna con decreto penale del datore di lavoro (non del lavoratore).
1.1 Peraltro il ricorrente, nel contestare la mancata applicazione dell’art. 5 c. 5 del d.lgs 286/1998 ha documentato la sussistenza di un contratto con una cooperativa di Cupramontana fino al 31.12.2013 (intrapreso, a detta del ricorrente, successivamente al lavoro domestico per il datore di lavoro richiedente).
1.2 Sempre con riferimento all’applicazione del citato art. 5 c.5 d.lgs 286/1998 non è contestato che il ricorrente abbia mantenuto una vita regolare, lavorando con sostanziale stabilità, come documentato in atti. Ne consegue che la Questura, è tenuta a prendere in considerazione, oltre alla valutazione sull’effettiva esistenza del rapporto di lavoro in base al quale è stata chiesta l’emersone, anche l'effettività e la durata dell'impiego instaurato (ben più esteso del periodo di svolgimento dell'attività di collaboratore domestico di cui l'amministrazione dubita (Tar Brescia 20.2.2013 n. 188). E’ altresì irrilevante la ragione per cui il ricorrente non ha ricevuto la comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990 dato che, per costante giurisprudenza, dall'esame dell'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs n. 286/1998 non emerge che la mancata comunicazione del cambiamento di residenza possa comportare sic et simpliciter il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (da ultimo Tar Palermo 18.11.2014 n. 2874).
2 Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato
2.1 Nonostante la soccombenza le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità della vicenda, tenendo altresì conto della circostanza che l’Amministrazione non ha potuto valutare le osservazioni del ricorrente in sede procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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