Sanatoria 2009, l'abolizione sopravvenuta del reato di inosservanza norme stranieri ha effetto retroattivo e la condanna non è più ostativa
T.A.R. Sicilia, sezione quarta, sent. n. 557/2015 del 15/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 114 volte dal 22/07/2016
Il reato la cui commissione è contestata al ricorrente è quello di cui all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 286/98 (violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto), ma tale reato non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2011, proposto da:
Khaled Haj, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bombace, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto n 19/2011 cat a.12/imm/11 emesso dalla Questura di Ragusa in data 23.3.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Ragusa ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno da lui presentata.
Tale diniego è stato motivato con riferimento al fatto che “risulta una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modica il 17.02.2009, per la violazione di cui all’art. 14, co 5 ter, del D.Lvo 286/98, con la quale veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, circostanza ostativa all’ammissione alla procedura di emersione poiché ai sensi dell’art. 13 lett. c della L. 102/2009 “...sono esclusi dalla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari che risultino condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.”.
Con ordinanza n. 1213 del 06.10.2011 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 15.01.2015 la causa è stata posta in decisione.
In quella occasione l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato a verbale che al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno fino al 1° marzo 2015.
Tale circostanza, tuttavia, non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, visto che il permesso è stato rilasciato solo ad tempus.
Il ricorso va pertanto esaminato nel merito, e accolto, in quanto fondato.
Infatti, il reato la cui commissione è contestata al ricorrente è quello di cui all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 286/98 (violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto), ma tale reato non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE, e pertanto la sopravvenienza normativa di matrice comunitaria, di immediata applicazione negli Stati membri posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale; con la conseguenza che tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventa insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 10 maggio 2011 n. 8).
In considerazione della novità normativa e giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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