Sanatoria, è possibile la regolarizzazione per lavoro domestico, anche in presenza di impiego con altre ditte
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1191/2014 del 05/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, evidenziando che il rapporto evocato si è svolto contemporaneamente ad un impiego instaurato presso altre due ditte. Questo Collegio ha già affermato che il rapporto di lavoro domestico non pare del tutto incompatibile con un’ulteriore attività, seppur a tempo parziale (ordinanza Sezione 3/7/2014 n. 460).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2014, proposto da:
Muhammad Waqas, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso Andrea Pienazza in Brescia, Via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 12/7/2014, RECANTE IL RIGETTO SULLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, evidenziando che il rapporto evocato si è svolto contemporaneamente ad un impiego instaurato presso altre due ditte;
- che questo Collegio ha già affermato che il rapporto di lavoro domestico non pare del tutto incompatibile con un’ulteriore attività, seppur a tempo parziale (ordinanza Sezione 3/7/2014 n. 460);
- che l’elemento ostativo invocato dall’amministrazione (assunzione dall’1/4/2012 all’1/8/2012 presso la ditta Vicidomini Antonio di Bologna e dal 12/1/2013 al 3/8/2013 presso la ditta Bruno Luigi di Bologna) non rende totalmente implausibile la simultaneità di due impieghi per periodi relativamente brevi;
- che nella fattispecie le ore che l’esponente sostiene di aver espletato presso il datore Vicidomini (impiego part-time per i soli week end) e presso il Sig. Bruno (12 ore settimanali) suffragano l’ipotesi di una plausibile concomitanza di rapporti;
- che dunque le asserzioni di parte ricorrente meritano di essere valorizzate dall’autorità preposta, salva la necessità di ulteriori approfondimenti;
- che in conclusione il ricorso merita apprezzamento, con obbligo per la Prefettura di riattivare il procedimento e di riesaminare la vicenda alla luce degli elementi appena menzionati;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto la questione affrontata assume natura interpretativa e non è ancora maturato un indirizzo consolidato presso la giurisprudenza amministrativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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