Rinnovo permesso soggiorno, le ragioni di celerità che impediscono l'invio del preavviso di rigetto vanno motivate
T.A.R. Sicilia, Sezione Quarta, sent. n. 2710/17 del 09/11/2017
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 46 volte dal 22/02/2022
Il ricorrente ottiene un primo permesso di soggiorno grazie alla procedura di regolarizzazione del 2009. Successivamente, sottoscrive un contratto di lavoro con un nuovo datore e presenta domanda di rinnovo. La Questura, senza revocare il primo permesso, rigetta il rinnovo, perchè la regolarizzazione sarebbe stata ottenuta tramite un rapporto fittizio.
Il TAR annulla, in quanto nella specie la Questura non ha consentito all’interessato di partecipare al procedimento amministrativo innescato dalla sua domanda di rinnovo, omettendo di inviargli il preavviso di rigetto della domanda stessa. Alla base della omissione, asserite ragioni di celerità.
Il Collegio evidenzia che dette ragioni vadano adeguatamente illustrate e motivate, il che non è accaduto nel caso deciso.
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