Rinnovo permesso: l'assenza dall'Italia è giustificata per assistere i figli durante il processo penale al padre
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 690/2014 del 18/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 172 volte dal 10/04/2014
Il diniego impugnato si fonda sull’assenza della ricorrente dal territorio nazionale, nonché sulla asserita mancanza di versamenti contributivi e di redditi in favore della stessa, che ne sarebbe priva dal mese di marzo 2008.
La ricorrente ha inoltre prodotto il Cud 2011, relativo al periodo di imposta 2010, e quello 2013, relativo al periodo di imposta 2012, dai quali risulta la percezione di redditi adeguati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2014, proposto da:
Mame Diarra Diop, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Gonzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via A. Panizzi, 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
-del provvedimento nr. 23417/2012 Imm. emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 18.12.2013, e notificato in data 27.12.2013, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza presentata in data 24.9.2012 volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno nr. 100586426 rilasciato il 13.9.2010;
- dell'avviso di avvio di procedimento amministrativo, rif. 209036/1D-816690/A11/2012, emesso dalla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione in data 13.3.2013, e notificato in data 27.3.2013;
- dell'avviso di avvio di procedimento amministrativo, rif. 209036/ID816690/A11/2012, emesso dalla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione in data 26.8.2013 e notificato in data 5.9.2013;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con i provvedimenti testé richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato si è respinta l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. I00586426, per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 13.9.2010, e scaduto in data 7.7.2012.
L’Amministrazione si è costituita solo formalmente in giudizio, senza depositare documentazione, né articolare memorie difensive.
All’udienza camerale del 5.3.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso va accolto.
Il diniego impugnato si fonda sull’assenza della ricorrente dal territorio nazionale, dal 8.1.2011 al 7.7.2012, nonché sulla asserita mancanza di versamenti contributivi e di redditi in favore della stessa, che ne sarebbe priva dal mese di marzo 2008.
I) In primo luogo, il Collegio prende atto che la ricorrente, in sede procedimentale, ha prodotto documentazione, debitamente tradotta (v. doc. n. 5), dalla quale si desume che il di lei coniuge è stato detenuto, dal 30.12.2011, nell’ambito di un procedimento penale in Senegal, e che ciò ha reso necessario il suo trattenimento in patria, onde accudire i loro figli minori.
L’Amministrazione resistente non ha tuttavia valutato la predetta documentazione, limitandosi apoditticamente ad affermare che la ricorrente non ha dimostrato che la sua assenza dal territorio nazionale sia dipesa da gravi e comprovati motivi, senza invece indicare le ragioni che hanno fondato il suo convincimento in ordine alla predetta inidoneità, ciò che dà luogo ad un difetto di istruttoria del provvedimento impugnato.
II) Anche con riferimento all’asserita mancanza di redditi, la produzione documentale della ricorrente smentisce in realtà le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto illegittimo anche sotto tale aspetto.
In particolare, la ricorrente produce il Cud 2011, relativo al periodo di imposta 2010, e quello 2013, relativo al periodo di imposta 2012, dai quali risulta la percezione di redditi adeguati, come ulteriormente confermato dai versamenti contributivi effettuati a suo favore da Pezzotta Giuseppina Alessandra, e da Del Passo Ermes (v. doc. n 6/b), oltreché dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con quest’ultimo (v. doc. n. 7), e dalla relative buste paga (v. doc. n. 8), riferite al periodo ottobre 2013 – gennaio 2014.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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