Rinnovo permesso, il rapporto di parentela col datore di lavoro non è sufficiente per ritenere fittizio il contratto
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 956/2015 del 22/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 88 volte dal 06/07/2017
La Questura, dopo la presentazione della domanda, ha chiesto di integrare la documentazione per accertare la capacità di mantenersi autonomamente sul territorio nazionale. La ricorrente ha prodotto un contratto di assunzione con una società di capitali amministrata dal marito della cugina presso la quale abita.
La società gestisce un ristorante ed è plausibile che possa avere bisogno anche part time di una persona tuttofare; inoltre la circostanza che il rapporto di lavoro sia nato per i rapporto di parentela che intercorre tra la ricorrente e la moglie dell’amministratore della società datrice di lavoro di per sé non deve far ritenere fittizio il rapporto stesso.
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