Rinnovo permesso di soggiorno - solo al superamento di un anno di disoccupazione occorre dimostrare il possesso di un reddito, per ottenere l'attesa occupazione
T.A.R. Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 176/2015 del 12/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 179 volte dal 03/02/2016
Come chiarito dal Consiglio di Stato “non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, c. 11, del D.Lvo n. 286/1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo.
L’orientamento del Consiglio di Stato va condiviso con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato rilevando, altresì, che, in questo caso, il preavviso di diniego, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, omesso dall’amministrazione, avrebbe potuto consentire all’interessato di produrre la documentazione concernente l’attività lavorativa svolta successivamente alla presentazione dell’istanza (prodotta soltanto in questa sede giudiziaria) affinché la pubblica amministrazione potesse valutare, nell’ambito del procedimento amministrativo, i “sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio” come prescritto dall’articolo 5, comma quinto, del Testo unico sull'immigrazione di cui al Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286 e s.m.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2014, proposto da:
Imtiaz Ahmad, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, in persona del titolare in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato al ricorrente il 24.02.14, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4872/2014 la quale ha rilevato che è stato valutato, ai fini della verifica del possesso del reddito sufficiente previsto dalla legge, un breve periodo lavorativo e che non è stato considerato il precedente stato di disoccupazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Il provvedimento di diniego è motivato esclusivamente sulla base della circostanza del mancato possesso di un reddito adeguato in relazione a quanto previsto dall’articolo 29, comma terzo, del Testo unico in materia di immigrazione.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Come chiarito dal Consiglio di Stato “non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, c. 11, del D.Lvo n. 286/1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo, idoneo ad ottenere un nuovo impiego (cfr., fra le altre, Cons. St., Sezione V, n. 1692/2010)” e, conseguentemente, “i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 286/1998 trovano applicazione solo una volta che sia decorso dalla perdita del posto di lavoro il termine previsto dall'art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998”( Consiglio di Stato, sez. III , 13/06/2014, n. 3028).
L’orientamento del Consiglio di Stato va condiviso con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato rilevando, altresì, che, in questo caso, il preavviso di diniego, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, omesso dall’amministrazione, avrebbe potuto consentire all’interessato di produrre la documentazione concernente l’attività lavorativa svolta successivamente alla presentazione dell’istanza (prodotta soltanto in questa sede giudiziaria) affinché la pubblica amministrazione potesse valutare, nell’ambito del procedimento amministrativo, i “sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio” come prescritto dall’articolo 5, comma quinto, del Testo unico sull'immigrazione di cui al Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286 e s.m..
4. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato, dovendo trovare conferma quanto già statuito dal Consiglio di Stato in sede cautelare, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la situazione sulla base dei principi sopraindicati.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
6. Va posto a carico del Ministero degli interni il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre C.P.A. ed I.V.A., ponendo a carico del Ministero degli interni anche il pagamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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