Come chiarito dal Consiglio di Stato “non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, c. 11, del D.Lvo n. 286/1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo.