Rinnovo permesso di soggiorno, si valutino non solo i redditi passati ma anche le prospettive future, l'inserimento sociale, i legami familiari
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 2132/2014 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 120 volte dal 19/09/2016
La giurisprudenza ha rilevato come, <
La giurisprudenza ha rilevato come, <
Nel caso di specie, la Questura ha operato una valutazione della capacità reddituale del ricorrente tutta rivolta al passato e non comprendente le modificazioni successive (che evidenziano una maggiore capacità di produzione del reddito); non hanno poi costituito oggetto di considerazione i redditi dell’intero nucleo familiare.
--------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2014, proposto da:
Bingyu Lin, rappresentato e difeso dagli avv. Rita Notarpasquale e Andrea Lolli, con domicilio eletto presso Segreteria TAR;
contro
Questura di Pisa in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Pisa (Cat. A12/2013- Di. P.A.S. - Imm. Nr. 171/IV Sez.) del 24.07.2013 il quale decreta: il rifiuto dell'istanza di trattazione. Lo straniero dovrà lasciare volontariamente il territorio italiano entro 15 giorni e viene informato, ai sensi degli art.. 7 e 8 della 241/90, che i caso di inottemperanza alla presente intimazione nei suoi confronti sarà avviato un procedimento amministrativo di espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98;
- nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, precedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pisa e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto 24 luglio 2013 prot. Cat. A.12/2013 Div. P.A.S.-Imm. n. 171/IV Sez., il Questore di Pisa rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 19 gennaio 2013, sulla base della rilevazione della mancata dimostrazione del possesso dei mezzi di sostentamento per la permanenza in Italia, con riferimento all’anno 2011; il provvedimento era notificato all’interessato, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in data 2 agosto 2013, ma l’interessato ne veniva concretamente a conoscenza solo in data 10 febbraio 2014, quando gli veniva notificato il conseguenziale decreto di espulsione (successivamente annullato dal Giudice di Pace di Pisa con ordinanza 7 aprile 2014).
Il provvedimento di diniego del Questore di Pisa era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione di legge per nullità della notifica del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno eseguita ex art. 143 c.p.c.; 2) violazione di legge per mancata traduzione del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno in lingua cinese; 3) violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione di norme interne; 4) violazione di legge per mancata traduzione dell’atto in lingua cinese.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 15 maggio 2014 n. 242, la Sezione rigettava l’istanza cautelare proposta con il ricorso; la tutela cautelare era però definitivamente concessa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che, con ordinanza 11 settembre 2014 n. 4024, accoglieva l’appello proposto al ricorrente.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, si costituivano in giudizio, in sostituzione dell’avv. Giuseppina Iallorenzi, gli avv. Rita Notarpasquale e Andrea Lolli.
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come il ricorso si presenti tempestivo, avuto riferimento alla nullità della notifica del provvedimento impugnato (già rilevata dall’ordinanza 7 aprile 2014 del Giudice di Pace di Pisa), effettuata ex art. 143 c.p.c., ma in mancanza di qualsivoglia ricerca preventiva sulla reperibilità del destinatario (come richiesto dalla giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità della notifica: Cass. Civ., sez. III, 14 agosto 2014 n. 17964; sez. VI, 4 giugno 2014 12526; sez I, 20 marzo 2014 n. 6559).
Il terzo motivo di ricorso è poi già stato affrontato dalla Sezione con la sentenza in forma abbreviata 26 novembre 2013 n. 1613 e risolta nel senso prospettato da parte ricorrente.
In particolare, nella detta decisione è stato rilevato come la giurisprudenza abbia rilevato come, <<ai fini del rinnovo all'extracomunitario del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento rappresent(i) solo un termine di raffronto utile e ragionevole, ma di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un paniere di elementi rilevanti, tra i quali non solo le concrete prospettive dello straniero richiedente, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso di studi e lavorativo pregresso, ma anche dalle possibilità di inserimento lavorativo futuro>> (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 maggio 2013 n. 263; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 febbraio 2012 n. 615; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 febbraio 2012 n. 280).
Nel caso di specie, la Questura di Pisa ha operato una valutazione della capacità reddituale del ricorrente tutta rivolta al passato (ovvero al reddito da lavoro dipendente percepito nel 2011) e non comprendente le modificazioni successive (che evidenziano una maggiore capacità di produzione del reddito); non hanno poi costituito oggetto di considerazione i redditi dell’intero nucleo familiare, comprensivo anche della moglie Sig.ra Wu Aizhu.
Il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; il carattere assorbente dell’annullamento permette di prescindere dall’esame delle ulteriori censure.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 24 luglio 2013 prot. Cat. A.12/2013 Div. P.A.S.-Imm. n. 171/IV Sez. del Questore di Pisa.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024