Rinnovo permesso di soggiorno, si valutino i legami familiari in Italia e l'assenza di vincoli col Paese di origine
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 3026/2015 del 14/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 127 volte dal 30/09/2016
Il ricorso è fondato con riguardo all’assorbente profilo di censura, del tutto ignorato dal T.A.R., inerente alla mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dell’elemento di “collegamento al nostro paese costituito dalla stessa durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale” ed al “consolidamento dei vincoli affettivi”, che lo legano al nostro Paese.
Nel caso di specie tale valutazione si è limitata ad una generica inferenza ( tratta dall’avvenuto utilizzo di documentazione falsa ai fini del preteso rilascio, rimasta peraltro del tutto esente da censure in sede di appello ) dell’incompatibilità del comportamento mantenuto dallo straniero con le finalità di integrazione sociale, senza abbracciare il complesso degli elementi di cui sopra.
-----------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2015, proposto da:
MENSAH GEORGE ALDE,
rappresentato e difeso dall’avv.to Chiara Busani ed ex lege domiciliato presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,
contro
- QUESTORE della Provincia di Modena;
- MINISTERO dell’INTERNO;
in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE I n. 00025/2015, resa tra le parti, concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla camera di consiglio del 14 maggio 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Dato ivi avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.;
Udito, alla stessa camera di consiglio, l’avvocato Tito Varrone dello Stato per l’Amministrazione appellata, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione Prima, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dall’odierno appellante, cittadino ghanese, avverso il decreto del Questore della Provincia di Modena n. 607 in data 12 novembre 2013, recante il diniego dell’istanza del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro, nonché il ritiro del precedente permesso n. I0364812, per mancanza dei presupposti di legge e specificatamente per la avvenuta presentazione in allegato all’istanza di contratto di lavoro relativo a rapporto risultato fittizio e per la mancata dimostrazione della disponibilità di redditi di fonte legittima.
Il T.A.R. ha ritenuto che, “a prescindere dalla addotta falsità del contratto di lavoro a corredo della domanda 3.4.2013, il ricorrente non percepisce redditi sufficienti alla propria sussistenza sin dal 2010, risultando assolutamente inadeguati e ben al di sotto dell’assegno sociale quelli dal medesimo documentati per i tre anni successivi (anni 2011, 2012, 2013), per cui aveva natura del tutto vincolata l’impugnato diniego del 12 novembre 2013, in base all’art. 4 del T.U. 286/98”; ne segue, ha concluso il Giudice di primo grado, “la irrilevanza del mancato preavviso ex art. 10 bis della legge 241/90 e degli eventuali redditi pregressi, in quanto assai risalenti nel tempo e comunque non realizzati nel periodo di validità dell’ultimo permesso rilasciato; la non valutabilità, ex art. 5 T.U. 286/98, degli elementi successivi al diniego (id est: la nuova assunzione al lavoro in data 8.7.14, dopo ben 8 mesi), ovviamente non esistenti al momento del provvedere; il superamento del limite temporale massimo di attesa occupazione ex art. 22 D.Lgs. 286/98 invocato con l’ultimo motivo di ricorso”.
2. – L’originario ricorrente, con atto notificato il 19 marzo 2015 e depositato il 16 aprile 2015, ha interposto appello con domanda di sospensiva, deducendo l’illegittimità ed ingiustizia, sotto varii profili, della sentenza di primo grado.
3. – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Modena si sono costituiti con mero atto formale, depositato il 4 maggio 2015.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2015 la causa, avvisate sul punto le parti presenti, è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata.
4. – Il ricorso è fondato con riguardo all’assorbente profilo di censura, del tutto ignorato dal T.A.R., inerente alla mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dell’elemento di “collegamento al nostro paese costituito dalla stessa durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale” ed al “consolidamento dei vincoli affettivi” ( pagg. 8 – 9 app. ), che lo legano al nostro Paese anche in virtù “della mancanza di legami familiari con il suo Paese d’origine” ( pag. 9 ric. orig. ).
Ed infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, “il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Nel caso di specie tale valutazione si è limitata ad una generica inferenza ( tratta dall’avvenuto utilizzo di documentazione falsa ai fini del preteso rilascio, rimasta peraltro del tutto esente da censure in sede di appello ) dell’incompatibilità del comportamento mantenuto dallo straniero con le finalità di integrazione sociale, senza abbracciare il complesso degli elementi di cui sopra.
Donde la fondatezza anche della censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dal momento che proprio in relazione a tali elementi l’interessato, ove debitamente preavvisato del diniego ( il che pacificamente non è avvenuto ), avrebbe potuto addurre fatti ed argomenti utili a condurre l’Amministrazione all’adozione di un provvedimento eventualmente diverso.
Il ricorso va quindi accolto, assorbite le ulteriori censure che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione in sede di dovuta riedizione del procedimento, con conseguente annullamento, in riforma della sentenza impugnata, dell’atto oggetto del giudizio.
La natura sostanzialmente formale dei vizii rilevati giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 maggio 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024