Rinnovo permesso di soggiorno, se ad una condanna per rapina segue l'affidamento ai servizi sociali e una condotta corrette, il reato non è ostativo
TAR Sardegna, sezione seconda, sent. n. 897/2014 del 29/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 189 volte dal 02/11/2015
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998- “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Questa norma, tuttavia, deve essere interpretata tenendo conto dell’oggettiva differenza che sussiste tra una richiesta di “primo ingresso” nel territorio nazionale (indistintamente soggetta alla preclusione sopra descritta) e quella di rinnovo del permesso di soggiorno, che proviene da un soggetto per definizione già inserito nella realtà sociale del nostro paese e che, come tale, può essere valutato anche in relazione alla “prova di sé” che ha fornito nel relativo periodo di soggiorno.
Pertanto l’esame della richiesta di rinnovo, a differenza di quella di “primo ingresso”, non può prescindere da una valutazione concreta in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, rispetto alla quale una sentenza di condanna riportata per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., per altro non gravissimo come in altri casi, deve necessariamente costituire un indice -significativo ma non esaustivo- di pericolosità, che può trovare conferma o smentita nel comportamento complessivamente tenuto dall’interessato; tale conclusione, oltre che sostenuta da un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 5 agosto 2014, n. 2184; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2791, id., Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2856, id., Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2683), trova preciso fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza e, soprattutto, nell’art. 5, comma 5, del T.U. sull’immigrazione, ove si precisa che la richiesta di soggiorno, pur in assenza dei requisiti ordinari, dovrà essere accolta ove “siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, il che dimostra la rilevanza attribuita dal legislatore alla situazione concreta dell’interessato, desumibile, prima di tutto, dal comportamento tenuto durante l’intero periodo di soggiorno.
-------------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Spada, Antonio Gaia e Antonella Piredda, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Cocco Ortu, n. 22;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Nuoro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante n.23;
per l'annullamento:
- del provvedimento del 16.11.2010, prot. generale Cat. A12/10/PASI/Imm, notificato in data 2.2.2011, con il quale il Questore della Provincia di Nuoro rifiutava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 16.12.2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Nuoro.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che il ricorrente, cittadino indiano, impugna l’atto in epigrafe descritto, con cui la Questura di Nuoro ha respinto la sua richiesta del 16 dicembre 2009 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avendo rilevato che a suo carico “risulta una sentenza emessa in data 17.4.2007 dal tribunale in composizione collegiale di Napoli, per il reato di rapina in concorso –artt. 110 e 628 c.p. – commesso il 26 novembre 2006 in Napoli” e che “per giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 4, del d.lgs. n. 286/1998, all’Amministrazione non residua discrezionalità in merito al rilascio /rinnovo del permesso di soggiorno, quando risulti una condanna per il reato ostativo”.
Ritenuta la fondatezza dell’unico motivo di ricorso –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti di fatto e diritto, travisamento dei fatti- in base alle seguenti considerazioni:
- è pur vero, da un lato, che -ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998- “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”;
- questa norma, tuttavia, deve essere interpretata tenendo conto dell’oggettiva differenza che sussiste tra una richiesta di “primo ingresso” nel territorio nazionale (indistintamente soggetta alla preclusione sopra descritta) e quella di rinnovo del permesso di soggiorno, che proviene da un soggetto per definizione già inserito nella realtà sociale del nostro paese e che, come tale, può essere valutato anche in relazione alla “prova di sé” che ha fornito nel relativo periodo di soggiorno;
- pertanto l’esame della richiesta di rinnovo, a differenza di quella di “primo ingresso”, non può prescindere da una valutazione concreta in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, rispetto alla quale una sentenza di condanna riportata per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., per altro non gravissimo come in altri casi, deve necessariamente costituire un indice -significativo ma non esaustivo- di pericolosità, che può trovare conferma o smentita nel comportamento complessivamente tenuto dall’interessato; tale conclusione, oltre che sostenuta da un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 5 agosto 2014, n. 2184; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2791, id., Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2856, id., Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2683), trova preciso fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza e, soprattutto, nell’art. 5, comma 5, del T.U. sull’immigrazione, ove si precisa che la richiesta di soggiorno, pur in assenza dei requisiti ordinari, dovrà essere accolta ove “siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, il che dimostra la rilevanza attribuita dal legislatore alla situazione concreta dell’interessato, desumibile, prima di tutto, dal comportamento tenuto durante l’intero periodo di soggiorno;
- tale impostazione incontra ulteriore, ancorché indiretta, conferma nella sentenza della Corte costituzionale, la quale, con sentenza 6 luglio 2012, n. 172, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 13, lettera c), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p., senza prevedere che la p.a. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la ratio di tale pronuncia, è perfettamente trasponibile nei casi come quello in esame, ove per giunta la pregressa permanenza dell’interessato sul territorio nazionale rende ancora più evidente la necessità di una valutazione concreta sulla pericolosità sociale dello stesso;
- su tali presupposti, e guardando al caso di specie ora in esame, il giudizio espresso dalla Questura, oltre che ancorato sul solo reato ritenuto di per sé ostativo, trova concreta smentita nel dato di fatto che il ricorrente soggiorna da tempo sul territorio nazionale, lavora regolarmente, ha commesso unicamente il reato cui si è prima fatto riferimento, dopo la condanna è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali e, da allora, presta (ormai da anni) regolare attività lavorativa, senza che risultino successive condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità sociale.
Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato e le statuizioni sulle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024