Rinnovo permesso di soggiorno - richiesta dopo 5 anni dalla scadenza, ma il termine non è perentorio
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2584/2013 del 21/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 298 volte dal 08/05/2014
Come da giurisprudenza pacifica, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo dell’intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedersi alla disamina dell'istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti,per il rinnovo.
Lo conferma la circostanza che l’art. 5, comma 4, del d. l. vo 1998 n. 286 non contempla alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi di una sua inosservanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gustavo Alejandro Azenon, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Passalacqua e Manuel Gioiosa, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Romana, 51;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 2782/2011 Imm. del 12 aprile 2011 adottato dalla Questura della Provincia di Milano, di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano il 28 settembre 2005, e scaduto il 27 marzo 2006, notificato per la prima volta il 20 aprile 2011, e poi notificato nuovamente in data 30 maggio 2011, unitamente all’avviso di avvio del procedimento, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza a suo tempo presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato in attesa di occupazione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, solo formalmente, non depositando documentazione, né articolando memorie difensive.
Con ordinanza n. 1466/2001 la domanda cautelare è stata rigettata.
All’udienza pubblica del 31.10.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, il Collegio rimeditando quanto affermato in sede cautelare, dà atto della ricevibilità del ricorso.
Il provvedimento impugnato è infatti stato notificato due volte, con il medesimo contenuto, in una prima occasione in data 20.4.2011, e successivamente, in data 30.5.2011, in questo caso corredato dall’invito a formulare eventuali osservazioni ex artt. 7 e 10 bis L. n. 241/90.
Il Collegio ritiene che, mediante la successiva notifica del medesimo provvedimento, l’amministrazione ha rimesso in termini il destinatario, avendo generato in questi l’affidamento nel decorso di un nuovo termine per l’impugnazione.
Ne deriva che il ricorso deve ritenersi tempestivo, in quanto notificato entro il termine di decadenza decorrente dall’ultima notifica del provvedimento.
Nel merito, il diniego impugnato è incentrato, in primo luogo, sul ritardo con cui il ricorrente ha provveduto a formulare l’istanza di rinnovo, violando così i termini di cui all’art. 5 c. 3 del D.Lgs. n. 286/98.
Secondariamente, si afferma che “dagli accertamenti effettuati in data 6.4.2011 sulla posizione anagrafica INPS è emerso che l’istante, da lavoro dipendente, ha percepito un reddito imponibile ai fini contributivi fino all’anno 2009, ed in particolare, per l’anno 2006, per cinque mesi, nessun reddito per gli anni 2007 e 2008, per l’anno 2009 solo per i mesi di Giugno e Luglio”.
Infine, per quanto concerne lo svolgimento di attività lavorativa, pur dandosi atto che il richiedente ha integrato la propria istanza con documentazione relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, instaurato in data 3.6.2009 con l’Azienda “Crisopulli Michele”, si ritiene la stessa non utile a dimostrare lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, ed il possesso di redditi.
I) In primo luogo, il Collegio evidenzia che, come da giurisprudenza pacifica, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo dell’intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedersi alla disamina dell'istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso, e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.9.2012 n. 7615). Conseguentemente, il mero ritardo nella presentazione della domanda, evidenziato nel provvedimento impugnato, non può essere considerato, di per sé, elemento idoneo a sorreggerne il rigetto, non avendo il termine per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno natura perentoria, bensì ordinatoria o acceleratoria, come conferma la circostanza che l’art. 5, comma 4, del d. l. vo 1998 n. 286 non contempla alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi di una sua inosservanza.
Inoltre, nel caso di specie, l’Amministrazione ha proceduto solo ex post ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90, ciò che è, in via ulteriore, preclusivo al rigetto dell’istanza quale conseguenza automatica del mancato rispetto dei termini per la sua presentazione (per la rilevanza della comunicazione, cfr. C.S., Sez. III, 27.6.2013 n. 3525).
II) Secondariamente, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato non ha minimamente valutato l’inserimento sociale del ricorrente, il quale si trova in Italia dall’età di quattordici anni, assieme alla madre ed al fratello, avendo pertanto perduto ogni legame con il paese d’origine.
Quanto precede è causa di illegittimità del diniego impugnato, atteso che è invece necessario tener conto della durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, del grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso, dei legami con il paese d'origine (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.4.2013 n. 419).
III) L’amministrazione, nel procedere al doveroso riesame della posizione del ricorrente, anche con riguardo al possesso di fonti lecite di sostentamento, dovrà considerare, oltre alla possibilità di tenere conto dei redditi della madre, convivente con il medesimo ricorrente, che questi, sebbene successivamente all’instaurazione del presente giudizio, ha documentato di aver costituito con decorrenza dal 24 settembre 2012, un rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato, con la società cooperativa “La Formica Multiservizi” (cfr. all.1 all’istanza di prelievo depositata in data 28 settembre 2012).
Occorre, infatti, riconoscere il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti ed alla circostanza che, in rapporto alla situazione lavorativa dell'istante, sussistano tutti i presupposti per il rilascio del citato permesso, dando rilievo alle sopravvenienze capaci di determinare l'accoglimento della pretesa del ricorrente (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.2.2009 n. 163), quali appunto la titolarità di un nuovo contratto di lavoro.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, equitativamente liquidate in Euro 1.200,00 in favore del ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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