Rinnovo permesso di soggiorno per studio, l'anno entro cui va sostenuto almeno un esame (il primo anno) è quello accademico, non quello solare
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2200/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato è incentrato sulla mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 46 c. 4 D.P.R. 394/99 ai fini del rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio. In particolare, secondo la resistente, il ricorrente non ha superato alcun esame dell’anno accademico 2010/2011, laddove detta norma prevede invece il superamento di almeno una prova per il primo anno.
Il primo periodo del citato art. 46 c. 4, laddove prevede che "i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche," deve essere inteso nel senso che la nozione di anno di corso non è riferita all'anno solare, bensì alla diversa articolazione dei cicli di studio aventi periodicità annuale (C.S., Sez. VI, 26.2.2010 n. 1123).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2013, proposto da:
Liang Yiwei, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriella Alberghini e Valentina Parini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Galleria Passarella 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano, del 19.10.2011 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. 100146851 rilasciato per motivi di studio.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 23.3.2011, per il rinnovo del permesso di soggiorno n. I00146851, rilasciato per motivi di studio in data 19.4.2010, e scaduto in data 14.4.2011.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente in giudizio, senza depositare documentazione, né articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 875/13 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 10.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Il provvedimento impugnato è incentrato sulla mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 46 c. 4 D.P.R. 31.8.1999 n. 394 ai fini del rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio. In particolare, secondo la resistente, il ricorrente non ha superato alcun esame dell’anno accademico 2010/2011, laddove detta norma prevede invece il superamento di almeno una prova per il primo anno, e di due in quelli successivi.
Il Collegio dà atto che non è contestato tra le parti che il ricorrente ha superato l’esame di “fondamenti di fisica sperimentale”, in data 8.2.2012, e che si è successivamente iscritto ad una diversa Facoltà, dal 4.10.2012, ivi superando tre esami.
Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, poiché il primo periodo del citato art. 46 c. 4, laddove prevede che "i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche," deve essere inteso nel senso che la nozione di anno di corso non è riferita all'anno solare, bensì alla diversa articolazione dei cicli di studio aventi periodicità annuale (C.S., Sez. VI, 26.2.2010 n. 1123).
Come detto, il ricorrente ha superato il primo esame del proprio corso di studi in data 8.2.2012, pertanto, nell’ambito dell’anno accademico 2010/2011, che si concludeva il 31.3.2012.
Il ricorrente ha peraltro allegato documentazione medica, da cui si desume che il medesimo ha sofferto di “ipolacrimia”, nel periodo compreso tra l’agosto 2010 ed il giugno 2011, ciò che ha contribuito al rallentamento del proprio percorso di studi, in conseguenza della necessità di “evitare l’affaticamento degli occhi”.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Susssitono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione del tenore non inequivoco della citata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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