Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari, l'esame dei redditi non può limitarsi solo al dato dei CUD
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 855/2015 del 24/09/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 127 volte dal 21/07/2017
La domanda è stata respinta dal Questore di Ravenna, per carenza del requisito di un reddito familiare non inferiore alla misura dell’assegno sociale, da documentarsi, ex art. 16/3, lett. b), DPR 334/2004, mediante modello CUD o dichiarazione dei redditi.
Considerate le sopra evidenziate risultanze del CUD, tale ulteriore indicatore spontaneamente introdotto nel procedimento dalla ricorrente, non può essere considerato “tamquam non esset” solo perché eccedente rispetto alla documentazione obbligatoria per legge, la quale, se da un lato non può mancare, dall’altro non preclude ovviamente l’esame delle ulteriori risultanze istruttorie, ove rilevanti come nella fattispecie. La domanda dovrà dunque essere rivalutata in conformità a tali criteri.
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