Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio, possibile anche se si intraprende un corso diverso da quello inizialmente seguito
T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sent. n. 382/2016 del 23/03/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 125 volte dal 18/05/2017
Per costante giurisprudenza, la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambìto al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall’art. 39 del d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università.
Illegittimamente, quindi, è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della sola circostanza della non identità tra il corso di studi per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso e quello successivamente intrapreso.
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