L’Amministrazione si è determinata sul duplice presupposto che il ricorrente non ha dimostrato il possesso di adeguati mezzi di sostentamento provenienti da fonte lecita e che lo stesso è disoccupato da oltre sei mesi. Il ricorrente ha documentato, prima dell’adozione del diniego, di avere lavorato dall’11.7.2011 al 30.9.2011 e ha prodotto una promessa di assunzione in data 5.4.2012.