Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro - sono sufficienti anche periodi discontinui di lavoro e la promessa di assunzione
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 922/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 205 volte dal 25/09/2014
L’Amministrazione si è determinata sul duplice presupposto che il ricorrente non ha dimostrato il possesso di adeguati mezzi di sostentamento provenienti da fonte lecita e che lo stesso è disoccupato da oltre sei mesi. Il ricorrente ha documentato, prima dell’adozione del diniego, di avere lavorato dall’11.7.2011 al 30.9.2011 e ha prodotto una promessa di assunzione in data 5.4.2012.
A fronte dell’attività lavorativa prestata dal ricorrente, alla promessa di assunzione esibita e alla circostanza che il ricorrente medesimo non aveva mai usufruito del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto riconoscere al ricorrente per lo meno un permesso di soggiorno per attesa occupazione, dando allo stesso la possibilità di finalizzare la proposta di assunzione presentata.
Del resto, è stata sostenuta in giurisprudenza la tesi per cui il sistema del t.u. immigrazione prevede comunque che il cittadino extracomunitario possa godere una volta di un formale permesso per attesa occupazione, ed il ricorrente non ne ha ancora goduto (Tar Lombardia Milano 3.10.2011 n. 1379).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2012, proposto da:
Naseer Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Prefetto di Macerata in data 18.05.2012 e notificato attraverso le procedure di corrispondenza certificata in data 19.05.2012, di rigetto del ricorso gerarchico promosso dal legale in nome e per conto del ricorrente avverso il provvedimento di rifiuto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura di Macerata, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Ahmed Naseer, cittadino del Pakistan impugna in questa sede il decreto del Prefetto di Macerata che, in sede di ricorso gerarchico, ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
A tanto l’Amministrazione si è determinata sul duplice presupposto che il ricorrente non ha dimostrato il possesso di adeguati mezzi di sostentamento provenienti da fonte lecita e che lo stesso è disoccupato da oltre sei mesi.
Il provvedimento è censurato per eccesso di potere, carenza si istruttoria e motivazione e mancata considerazione dei fatti sopravvenuti ex art. 5 c. 5 d.lgs 286/1998.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza 445/2012.
Alla pubblica udienza del 2410.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha documentato, prima dell’adozione del diniego, di avere lavorato dall’11.7.2011 al 30.9.2011 e ha prodotto una promessa di assunzione in data 5.4.2012. Inoltre il ricorrente documenta di avere lavorato, sia pure non con continuità, negli anni precedenti.
Il Collegio osserva che, fronte dell’attività lavorativa prestata dal ricorrente, alla promessa di assunzione esibita e alla circostanza che il ricorrente medesimo non aveva mai usufruito del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto riconoscere al ricorrente per lo meno un permesso di soggiorno per attesa occupazione, dando allo stesso la possibilità di finalizzare la proposta di assunzione presentata.
Del resto, è stata sostenuta in giurisprudenza la tesi per cui il sistema del t.u. immigrazione prevede comunque che il cittadino extracomunitario possa godere una volta di un formale permesso per attesa occupazione, ed il ricorrente non ne ha ancora goduto (Tar Lombardia Milano 3.10.2011 n. 1379).
L’inadeguatezza del limiti di sei mesi previsto dall’art. 37 c. 5 del DPR 394/1999 è confermata dalla novella introdotta dalla legge 28.6.2012 n. 9, entrata in vigore meno di due mesi dopo il provvedimento impugnato, che ha portato il termine ad un anno, temine che avrebbe concesso al ricorrente la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto in relazione al vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione nella parte in cui non è stata valutata correttamente la possibilità di adottare a favore del ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 37 c.5 del DPR 394/99.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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