Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro, la condanna per detenzione di stupefacenti non è automaticamente ostativa in presenza di legami familiari
T.R.G.A. Trento, sezione unica, sent. n. 100/2015 del 26/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Va ricordato che, secondo il combinato disposto degli artt. 4, III comma, e 5, V comma, del d. lgs. 286/1998, la giurisprudenza del giudice d’appello ha consolidato il principio per cui, nei confronti dello straniero che sia familiare ricongiunto "l'eventuale diniego del p.d.s. (o del suo rinnovo) non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (es, condanne penali).
Ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso”; e ciò tanto più ricordando la recente sentenza 18 luglio 2013, n. 202, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente art. 5, V comma, nella parte in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata prevista dalla norma in questioni per i casi in cui vi stato un ricongiungimento familiare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 297/14, proposto da Ervis Qendraj, rappresentato e difeso dall'avv. Z. Perinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli 11;
contro
il Questore pro tempore di Trento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del decreto 21 luglio 2014 n. 45/A12/2014/IMM. del questore della Provincia di Trento, denegante il rinnovo del permesso di soggiorno a Ervis Qendraj.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Ervis Qendraj, cittadino albanese, nato nel 1988 e giunto in Italia per ricongiungimento familiare nel 2004, ha presentato istanza per il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, essendo prossimo alla scadenza (17 dicembre 2013) quello precedente, rilasciato per gli stessi motivi.
1.2.1. Il questore della provincia di Trento ha negato il rinnovo, con decreto 21 luglio 2014 n. 45/A12/2014/IMM., nel quale si richiamano, anzitutto, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286:
a) l’art. 5, V comma (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”);
b) l’art. 4, III comma (“Non è ammesso in Italia lo straniero che … sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite… Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”).
1.2.2. Il provvedimento rileva poi, in particolare, come, in data 25 ottobre 2012, il richiedente sia stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 10 ed alla multa di 10.000 euro, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, condanna ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo le norme prima citate.
1.2.3. Secondo il questore, “come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 148 del 16 maggio 2008, la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno [ne] deriva in modo del tutto automatico, senza che residui alcuno spazio all'autorità amministrativa per una valutazione della pericolosità sociale dello straniero, compiuta direttamente ex lege”; in ogni caso, si tratta di un episodio “altamente significativo della mancanza di rispetto per le Leggi dello Stato e per gli ordini dell'Autorità Giudiziaria” e sussiste “un'elevata probabilità di reiterazione della condotta illecita”.
1.4. Per quanto poi riguarda la questione dei vincoli familiari e sociali dell'interessato, cui si riferisce il citato art. 5, V comma, il provvedimento osserva:
- come il reato sia stato commesso da soggetto che si trova “in condizioni di inserimento nel tessuto economico e sociale del Paese e che gode del supporto familiare, cosicché la commissione del delitto non trova giustificazione in circostanze straordinarie quali l'assenza di mezzi di sostentamento, bensì nell'esclusivo scopo di procacciarsi risorse economiche in maniera illecita, circostanza di per sé indicativa di una concreta ed attuale pericolosità sociale”;
- che l’attuale condizione familiare e lavorativa del Qendraj non precludono l'adozione del diniego di rinnovo, poiché esse “non rappresentano innovazione o modificazione delle circostanze nelle quali sono maturati i fatti accertati in sede penale” e che, ex art. 5, V comma, cit. “consentirebbero, in via eccezionale, di derogare all'automatico effetto preclusivo della sentenza di condanna”;
- che, inoltre, nel bilanciamento degli interessi, “le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico e la necessità di prevenire i reati di cui l'interessato potrebbe in futuro rendersi responsabile sono prevalenti rispetto al diritto del cittadino straniero a mantenere l'unità del proprio nucleo familiare in Italia, in ragione della natura e gravità del reato che implica contatti con appartenenti alle organizzazioni criminali e tenuto conto che ai familiari non è preclusa l'opzione di seguire il proprio congiunta nel Paese d'origine”.
2.1. Su tale fondamento l’Amministrazione ha infine respinto la domanda presentata dal Qendraj, il quale ha impugnato il provvedimento sfavorevole con il ricorso in esame: in cui, dopo aver riassunto le sue vicende personali, e rilevato la relativa tenuità del reato commesso, si osserva come – diversamente da quanto il provvedimento impugnato afferma – lo straniero non avrebbe subito condanne per possesso illegittimo di strumenti di effrazione.
2.2. Ma, soprattutto, secondo il ripetuto art. 5, V comma, l’Amministrazione non potrebbe procedere a un automatico diniego del rinnovo per i soggetti ricongiunti, essendo invece necessario un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero e dei suoi familiari.
2.3. Ebbene, in specie il Qendraj ha forti vincoli familiari sul territorio italiano, poiché tutti i parenti più prossimi risiedono in Italia e in particolare a Trento, dove può contare su di un forte legame con i genitori e su una stabilità lavorativa ed economica, tanto sua che di questi.
2.4. L’analisi effettuata dalla Questura nel provvedimento di diniego sarebbe dunque incompleta e errata, e comunque si limiterebbe ad alcune formule stereotipate, senza considerare la situazione concreta del ricorrente: da ciò la censura di difetto di motivazione, che è fondata.
3.1. Anzitutto, non è dubbio quanto già affermato nell’ordinanza cautelare 97/2014, emessa nel presente giudizio, e cioè che il diniego di rinnovo trova il suo precipuo fondamento nella condanna per reati in materia di stupefacenti, mentre gli ulteriori comportamenti antisociali del ricorrente – pure esistenti – sono pressoché irrilevanti nell’architettura del provvedimento.
3.2.1. Ciò posto, va ricordato – citando la motivazione della recente decisione C.d.S., III, 23 ottobre 2014, n. 5220, cui pare doveroso uniformarsi – che, secondo il combinato disposto degli artt. 4, III comma, e 5, V comma, del d. lgs. 286/1998, attualmente in vigore, la giurisprudenza del giudice d’appello ha consolidato il principio per cui, nei confronti dello straniero che sia familiare ricongiunto – come il ricorrente – “l'eventuale diniego del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo) non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne penali) ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso”; e ciò tanto più ricordando la recente sentenza 18 luglio 2013, n. 202, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente art. 5, V comma, nella parte in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata prevista dalla norma in questioni per i casi in cui vi stato un ricongiungimento familiare.
3.2.3. Ebbene, seguita la citata sentenza, gli effetti del quadro normativo e giurisprudenziale soprarichiamato sono, nel loro complesso, “diretti a confermare la esigenza che l'automatismo delle condanne ostative non può operare senza ulteriori valutazioni relative alla effettiva pericolosità sociale dello straniero interessato, se quest'ultimo ha una situazione familiare radicata in Italia meritevole di autonoma tutela ovvero se presenta i requisiti di lungo e regolare soggiorno in Italia, … In tali casi deve applicarsi il principio espresso con maggiore chiarezza dalle disposizioni dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, che richiedono per il diniego di ingresso in caso di ricongiungimento familiare che lo straniero rappresenti ‘una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato’”.
3.3.1. Orbene, nel caso in esame, il Qendraj è entrato in Italia per ricongiungimento familiare, all’età di sedici anni, e – in mancanza di prove diverse – dieci anni dopo era ancora anagraficamente convivente con i genitori e i nonni.
3.3.2. Una siffatta situazione imponeva all’Amministrazione, secondo quanto appena ricordato, un’adeguata motivazione del provvedimento di diniego, conformemente alle norme applicabili, e alla loro interpretazione.
3.3.3. La giustificazione fornita – e prima riprodotta – è invece sicuramente insufficiente, da un canto perché si compone di formule generiche e stereotipate (ad esempio, la prognosi sulla futura condotta dell’interessato si fonda su elementi del tutto labili e approssimativi), dall’altro perché non prende in considerazione né l’effettività dei vincoli familiari dell'interessato (anche se si potrebbe sostenere che questi non sono messi in dubbio), né l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, ciò che non si può evidentemente dare per scontato, riferendosi ad una straniero che ha trascorso in Italia oltre un terzo della sua esistenza.
3.4. In conclusione, il ricorso va accolto, e il provvedimento di diniego va annullato: l’Amministrazione dovrà dunque riprovvedere sulla domanda di rinnovo, conformandosi alla presente sentenza, entro sessanta giorni (ex art. 5, IX comma, d. lgs. 268/98) dalla sua comunicazione ovvero alla sua notificazione.
4. Le spese di lite, compensate per metà, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione del residuo, che liquida in € 1.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 26 febbraio 2015 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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