Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, si tutelino i legami familiari, non è indice di pericolosità una condanna per fatti risalenti a dieci anni fa
T.A.R. Abruzzo, sez. prima, sent. n. 244/2015 del 28/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 115 volte dal 09/11/2016
Il testo unico n.286/1998, modificato dal d.lgs. n. 5/2007 (art.5, comma5°), per l’ipotesi che vi sia un nucleo familiare ricongiunto e/o formatosi in Italia, dà rilevanza alla durata del soggiorno sul territorio nazionale e alla conservazione dell’unità familiare, elementi da comparare con la personale effettiva pericolosità sociale (ord. C.cost.n.58/2014), considerando la tipologia delittuosa.
La stessa Corte, inoltre, ha ampliato la portata del citato art.5, rafforzando la tutela parenterale a tutti i casi in cui lo straniero ha incontestabili legami familiari (n.202/18.07.2013).
Sussiste, pertanto, un “favor familiae” che, anche se vi siano cause ostative documentate, esige pur sempre una valutazione discrezionale che tenga conto della situazione personale dello straniero, componente essenziale della sua famiglia, bene unitario da conservare, una volta che esso si sia costituito o ricostituito (C.S.III, n.5221/2014), per un lungo e regolare soggiorno in Italia.
L’art.4, comma3°, d.lgs. n.286/1998 è preciso nel richiedere, per il diniego di soggiorno, che lo straniero deve rappresentare “una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.
Nel caso in esame, vi è una lunga durata del soggiorno e l’esistenza di rapporti familiari, mentre l’allarme sociale, legato a fatti compresi tra il 2000 e il 2006, é fortemente datato e non più attuale, mancando la valutazione della condotta successivamente tenuta dallo straniero, fino alla data di accertamento, connesso al rinnovo del permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2015, proposto da:
Haiyun Jin, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Formica, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di Chieti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 1078 Div. P.A.S./Cat.A.12/Imm.14 del 28 ottobre 2014, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, richiesto dal ricorrente; nonché degli atti correlati, presupposti e discendenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. Cecilia Maria Satta, su delega dell'avv. Domenico Formica, per la parte ricorrente e l'avv.to distrettuale dello Stato Massimo Lucci, presente nei preliminari per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
IL Questore di Chieti ha negato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo a Jin Haiyun che, come detto nelle difese, non sarebbe in grado di comprendere e parlare l’italiano, affermando, nel contempo, di vivere da più di 10anni in Italia, lavorando regolarmente, con residenza in Ortona, dove abita con la moglie (soggiornante lungo periodo Ce) e tre figli minori, inseriti nel permesso di soggiorno della madre.
Il reddito del capo famiglia sarebbe adeguato al nucleo familiare.
Il diniego si ricollega ai precedenti penali dell’uomo: 1) false generalità dichiarate, 2) aver adibito a lavoro una cittadina cinese nel trimestre post-partum, 3) violazioni amministrative in materia di consumo, 4) detenzione di materiale pirotecnico riclassificato, 4) decreto di condanna divenuto esecutivo nel luglio 2013 per il reato di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), accertato in Ortona il 22maggio2006, 5) reato di cui all’art.322 c.p., per aver offerto a due carabinieri €20,00= per evitare una sanzione del codice della strada (Cds).
La tesi difensiva si basa essenzialmente sulla mancata valutazione della situazione familiare e sul fatto che l’unica condanna penale è quella per violazione dell’art.474cp, con un giudizio di pericolosità del tutto inadeguato alla realtà dei fatti.
==La tutela della situazione familiare, maturatesi sul territorio nazionale, rappresenta il dato primario da considerare nel valutare la situazione personale di pericolosità sociale, in un quadro, come quello in esame, che appare contornato di fatti illeciti che, peraltro, si fermano al 2006, anche se vi è un decreto penale di condanna diventato esecutivo nel 2013.
È vero che la moglie dell’interessato ha un suo permesso di soggiorno “di lungo periodo Ce” del 2013 e potrebbe, al limite, porsi come soggetto autonomo; vi è, però, la presenza di tre figli minori, di cui la maggiore frequenta, con profitto, la scuola in Italia, che fa del padre, che ha redditi adeguati, un elemento familiare decisivo, ai fini del mantenimento dei predetti.
Tale dato oggettivo, priva di pregio le altre marginali censure in merito alla mancata traduzione del testo, avendo l’interessato dichiarato di essere in Italia da dieci anni e non vi è stata, da parte sua, mai alcuna richiesta di utilizzare una diversa lingua.
Il testo unico n.286/1998, modificato dal d.lgs. n. 5/2007 (art.5, comma5°), per l’ipotesi che vi sia un nucleo familiare ricongiunto e/o formatosi in Italia, dà rilevanza alla durata del soggiorno sul territorio nazionale e alla conservazione dell’unità familiare, elementi da comparare con la personale effettiva pericolosità sociale (ord. C.cost.n.58/2014), considerando la tipologia delittuosa e l’epoca cui risalgono i fatti, evitando ogni automatismo espulsivo acritico (C.S.III, n.1637/2014).
La stessa Corte, inoltre, ha ampliato la portata del citato art.5, rafforzando la tutela parenterale a tutti i casi in cui lo straniero ha incontestabili legami familiari (n.202/18.07.2013).
Sussiste, pertanto, un “favor familiae” che, anche se vi siano cause ostative documentate, esige pur sempre una valutazione discrezionale che tenga conto della situazione personale dello straniero, componente essenziale della sua famiglia, bene unitario da conservare, una volta che esso si sia costituito o ricostituito (C.S.III, n.5221/2014), per un lungo e regolare soggiorno in Italia.
L’art.4, comma3°, d.lgs. n.286/1998 è preciso nel richiedere, per il diniego di soggiorno, che lo straniero deve rappresentare “una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.
Nel caso in esame, vi è una lunga durata del soggiorno e l’esistenza di rapporti familiari, mentre l’allarme sociale, legato a fatti compresi tra il 2000 e il 2006, é fortemente datato e non più attuale, mancando la valutazione della condotta successivamente tenuta dallo straniero, fino alla data di accertamento, connesso al rinnovo del permesso di soggiorno.
Conclusivamente il ricorso è accolto.
Considerata l’evoluzione della giurisprudenza intervenuta in materia, le spese sono equamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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