Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la dichiarazione dei redditi presentata in ritardo è comunque valida per accertare la sufficienza reddituale
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1645/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La motivazione del provvedimento di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro autonomo, avanzata dal ricorrente, fa perno sull’impossibilità di “accertare la legittimità del reddito dichiarato”, derivante dal decorso del termine previsto dall’art. 2 comma 7 del D.P.R. 22 Luglio 1998 n. 322.
Secondo la tesi dell’Amministrazione, dunque, la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, oltre il termine di novanta giorni, comporta che essa debba considerarsi omessa e pertanto non può costituire il presupposto per accertare la disponibilità dei mezzi di sussistenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno chiesto dal cittadino straniero ai fini del suo rinnovo, per motivi di lavoro autonomo.
L’assunto non può essere condiviso, avendo l’Amministrazione erroneamente applicato le norme in materia di immigrazione attraverso un improprio rinvio alla normativa fiscale.
Infatti, in primo luogo, la stessa norma di riferimento (art. 2 comma 7 d.p.r. 322/98, sopra citato), sia pure dopo aver equiparato la tardiva presentazione (oltre novanta giorni) delle dichiarazioni all’ipotesi di omissione delle stesse (agli effetti sanzionatori conseguenti), sancisce che esse “costituiscono comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.
Il che prova che, nonostante siano considerate omesse, le dichiarazioni tardive, oltre novanta giorni, valgono (come circostanza oggettiva) ai fini della riscossione delle imposte dovute (e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta).
Ne consegue, sotto il profilo in esame, che la tardività della dichiarazione nella specie presentata dal ricorrente (oltre novanta giorni) non potrebbe giustificarne la totale obliterazione, anche ai fini dell’accertamento del presupposto oggettivo necessario per il rilascio del titolo richiesto, come ritenuto dall’Amministrazione, che ha di fatto equiparato la tardività della dichiarazione alla sua totale inesistenza, in contrasto (come si evince dall’ultima parte del comma 7 citato) con la stessa normativa fiscale di riferimento che non legittima una tale equiparazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2014, proposto da:
Hicham Daouane, rappresentato e difeso dall'avv. Stelio Pugi, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Questura di Grosseto in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo prot. 142 - Cat A12/14 - Imm. emesso dal Questore della Provincia di Grosseto nei confronti del signor Daouane Hicham in data 04.06.2014 e notificato al ricorrente in data 24.06.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Grosseto e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il provvedimento impugnato, il Questore della Provincia di Grosseto ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal ricorrente - Hicham Daouane – con la motivazione che “il cittadino straniero ha presentato la dichiarazione dei redditi (mod. UNICO 2013 relativo ai redditi percepiti nel 2012) solo in data 07/02/2014 ovvero oltre il termine previsto” dall’art. 2 comma 7 del d.p.r. 322/98 “ed in concomitanza con la richiesta di rinnovo del titolo i soggiorno”; che pertanto “la dichiarazione dei redditi è da considerarsi omessa per cui non è possibile accertare la legittimità del reddito dichiarato”.
Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione degli artt. 4 comma 3 e 26 comma 3 del d.lgs. 286/98; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto: di aver dimostrato di essere inserito nel tessuto sociale svolgendo attività di commerciante quantomeno dal 2011 e percependo un reddito adeguato; l’ultima dichiarazione dei rediti (UNICO 2014) inoltrata all’Agenzia delle Entrate attesta un reddito complessivo per l’anno 2013 pari ad euro 10.864,00; il Questore non ha considerato che la normativa fiscale deve essere posta in relazione a quella sull’ingresso del cittadino straniero in Italia; l’invio della documentazione relativa al reddito percepito ha comunque consentito alla Questura di accertare lo svolgimento dell’attività lavorativa; la presentazione anche per il 2013 di una dichiarazione tardiva non ha impedito il rilascio del permesso di soggiorno, né è stata motivata l’opposta determinazione adottata con il provvedimento impugnato.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha depositato una relazione della Questura con cui, ribadita la legittimità del provvedimento impugnato, ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 – Il ricorso è fondato.
2.1 - La motivazione del provvedimento di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro autonomo, avanzata dal ricorrente, fa perno sull’impossibilità di “accertare la legittimità del reddito dichiarato”, derivante dal decorso del termine previsto dall’art. 2 comma 7 del D.P.R. 22 Luglio 1998 n. 322 (recante Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), a mente del quale :” Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta ”.
Secondo la tesi dell’Amministrazione, dunque, la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, oltre il termine di novanta giorni, comporta che essa debba considerarsi omessa e pertanto non può costituire il presupposto per accertare la disponibilità dei mezzi di sussistenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno chiesto dal cittadino straniero ai fini del suo rinnovo, per motivi di lavoro autonomo.
L’assunto non può essere condiviso, avendo l’Amministrazione erroneamente applicato le norme in materia di immigrazione attraverso un improprio rinvio alla normativa fiscale.
Infatti, in primo luogo, la stessa norma di riferimento (art. 2 comma 7 d.p.r. 322/98, sopra citato), sia pure dopo aver equiparato la tardiva presentazione (oltre novanta giorni) delle dichiarazioni all’ipotesi di omissione delle stesse (agli effetti sanzionatori conseguenti), sancisce che esse “costituiscono comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.
Il che prova che, nonostante siano considerate omesse, le dichiarazioni tardive, oltre novanta giorni, valgono (come circostanza oggettiva) ai fini della riscossione delle imposte dovute (e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta).
Ne consegue, sotto il profilo in esame, che la tardività della dichiarazione nella specie presentata dal ricorrente (oltre novanta giorni) non potrebbe giustificarne la totale obliterazione, anche ai fini dell’accertamento del presupposto oggettivo necessario per il rilascio del titolo richiesto, come ritenuto dall’Amministrazione, che ha di fatto equiparato la tardività della dichiarazione alla sua totale inesistenza, in contrasto (come si evince dall’ultima parte del comma 7 citato) con la stessa normativa fiscale di riferimento che non legittima una tale equiparazione.
2.2 - Rileva, inoltre, che la qualificazione di omessa dichiarazione (laddove presentata oltre novanta giorni), prevista dalla normativa fiscale per gli effetti sanzionatori che ne conseguono, non esplica gli stessi effetti nell’ambito della disciplina che regola l’ingresso dei cittadini stranieri in Italia la quale, per quanto rileva nella fattispecie, è retta dall’art. 4 comma 3 del D.lgs. 286/98 ( è consentito “l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.”), dall’art. 5 comma 5 stesso decreto (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, ………”), nonché dal successivo art. 26 comma 3 (“Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.”).
Alla stregua delle norme citate, è consentita la permanenza nel territorio italiano ai cittadini stranieri che dimostrino la disponibilità dei mezzi di sussistenza e, in caso di lavoro autonomo, la disponibilità di un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Inoltre, la giurisprudenza ha anche affermato che: “Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il possesso da parte dello straniero di sufficienti mezzi di sussistenza deve essere riferito al momento in cui viene chiesto il rilascio del documento ovvero il suo rinnovo, fermo restando che a tal fine deve tenersi conto dei nuovi elementi all’uopo favorevoli, con la conseguenza che la valutazione va riferita non al momento in cui viene presentata la domanda da parte dello straniero, bensì al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali dello straniero (T.A.R. Piemonte, Sez.II, 12 giugno 2009 n. 1675; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2007 n. 2594).
Nella fattispecie, il ricorrente, titolare di una ditta individuale dalla fine del 2011 (cfr. doc. 2) ha dimostrato (sia pure attraverso una dichiarazione dei redditi tardiva) di aver percepito, per il periodo precedente la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, un reddito di importo adeguato (come provato dal modello UNICO 2013: cfr. doc.4).
Va anche, incidentalmente, rilevato che l’avvenuta tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi 2012, ai fini del precedente rinnovo del permesso di soggiorno, non ne aveva impedito il rilascio per l’anno 2013 (contrariamente a quanto avvenuto per l’anno 2014).
Pertanto, illegittimamente è stata denegata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno senza la previa valutazione della documentazione reddituale offerta dal ricorrente.
3 - Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Questura di Grosseto al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre a Iva e Cpa, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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