Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la condanna per violazione diritto d'autore non è ostativa
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 875/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Col decreto impugnato si è negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione della sentenza di condanna definitiva adottata nei confronti del cittadino extracomunitario per il reato di violazione delle norme del diritto d’autore, ex art. 171 ter l. 633/41; condanna la quale impedirebbe il rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis t.u. immigrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1820 del 2014, proposto da:
- Mamadou Bamba Fall, rappresentato e difeso dall’Avv. Serena Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce al Vico F.A. Piccinni 6;
contro
- il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. 33/2014 del 24 marzo 2014 con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno formulata dal sig. Fall;
- nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Lecce e del Ministero dell’Interno.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 il Cons. Ettore Manca e udito l’Avv. dello Stato G. Matteo.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Rilevato che il sig. Fall, in Italia da oltre 7 anni, impugna il decreto prot. n. 33/2014 del 24 marzo 2014 con cui il Questore della Provincia di Lecce rigettava la formulata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione della sentenza di condanna definitiva adottata nei confronti del cittadino extracomunitario dal Tribunale monocratico di Pescara in data 13 aprile 2010 (per il reato di ‘violazione delle norme del diritto d’autore, ex art. 171 ter l. n. 633/41, commesso in Pescara il 9.12.2007’; condanna la quale impedirebbe il rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis t.u. immigrazione, come modificato dalla legge n. 189 del 2002).
2.- Considerato che il ricorso è fondato, nei sensi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza che segue: <<9.1. L’interessato, con il ricorso proposto avanti al T.A.R. Liguria, ha contestato l’atto con il quale il Questore di Genova ha respinto la domanda proposta per il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia quale lavoratore autonomo.
9.2. Egli ha riportato la condanna alla pena di Euro 4.000,00 di multa per l’accertata violazione dell’art. 474 c.p., pena irrogata mediante decreto penale dal Tribunale di Mondovì, in quanto veniva sorpreso dalla forza pubblica mentre offriva in vendita 279 occhiali da viste pregraduati e 137 caricabatteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto.
9.3. La Questura di Genova ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, introdotto dall’art. 1, comma 21, della l. 189/2002, che considera ostativa alla presenza di uno straniero la condanna pronunciata per diversi reati, tra i quali quello p. e p. dall’art. 474 c.p..
9.4. Il giudice di prime cure ha ritenuto, al riguardo, che in questa fase storica la società non ritiene collidente con i principi dell’ordinamento la norma che considera incompatibile con il lavoro in Italia lo straniero che ha venduto beni falsificati, anche se di non rilevante valore.
9.5. In particolare l’interessato, a giudizio del T.A.R., non avrebbe allegato di essere un soggiornante di lungo periodo e avrebbe richiesto espressamente un rinnovo del titolo per svolgere il lavoro autonomo in Italia.
10. L’odierno appellante ha sviluppato un primo motivo di censura, incentrato sulla critica rivolta all’impugnata di aver omesso qualsiasi congrua motivazione in ordine al rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, avallando l’erronea interpretazione dell’Amministrazione, in base alla quale la condanna per reati in violazione delle norme sul diritto d’autore solleva l’autorità, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, dal compiere ogni ulteriore valutazione in concreto sulla situazione dell’interessato, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
11. Il motivo è fondato.
11.1. Il giudice di prime cure ha fondato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale (v., in questo senso, già questo stesso Cons. St., sez. III, 27.7.2012, n. 2932), in realtà non si accorda, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti del giudice delle leggi, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione e, in particolare, con quello secondo cui “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit” (Corte cost., n. 172/2012).
11.2. È evidente, proprio alla luce di questo basilare valore costituzionale e di questo irrinunciabile principio di civiltà giuridica, che la semplice vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 caricabatteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto, per quanto integrante la fattispecie delittuosa dell’art. 474 c.p., non basta a connotare, per la tenuità del fatto, la presenza dello straniero in Italia, secondo l’id quod plerumque accidit, di una pericolosità sociale tale da giustificare la sua espulsione dal territorio nazionale.
11.3. Vano e fuorviante è quindi richiamarsi, come fa il primo giudice, ad una non meglio precisata coscienza sociale dell’attuale fase storica, che riterrebbe la norma dell’art. 26, comma 7 bis, del d. lgs. 286/1998 in sintonia con i principi dell’ordinamento, senza valutare appropriatamente il reale disvalore del fatto e la sua pericolosità in concreto.
11.4. Proprio da ultimo, con la recentissima ordinanza n. 58 del 17.3.2014, la Corte costituzionale ha ribadito e sottolineato con forza, in riferimento a tale disposizione, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), esige che “l’eventuale diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate” (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29.10.2012, n. 5515).
11.5. A tal fine la Corte ha valorizzato quell’ulteriore orientamento interpretativo secondo il quale l’art. 9 del d. lgs. 286/1998 non si applica solo a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo, come nel caso dell’odierno appellante, che si trova in Italia da venticinque anni e vi svolge, almeno da quanto risulta agli atti, regolare attività lavorativa.
11.6. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 26, comma 7 bis, del d. lgs. 286/1998 vieta, dunque, di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d’autore e dei marchi industriali (v., in questo senso, Cons. St., sez. VI, 17.4.2009, n. 2342), senza valutare, in concreto, la pericolosità di un soggetto che abbia richiesto il permesso di soggiornante di lungo periodo o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo.
12. Ne segue che l’impugnata sentenza, in quanto affetta da error in iudicando, deve essere per tale assorbente vizio riformata interamente, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure avverso il provvedimento di diniego.
13. Sono fatti salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale valuterà la complessiva situazione, familiare e lavorativa, del cittadino extracomunitario, il suo inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale, senza automatismi di sorta>> (Cons. Stato, III, 7 aprile 2014, n. 1637).
3.- Ritenuto che, sulla base dei principi appena richiamati, il ricorso debba dunque essere accolto, sussistendo tuttavia valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti (anche per l’impossibilità di porre a carico della parte ‘virtualmente’ soccombente, che è un’Amministrazione dello Stato, la rifusione delle spese inerenti la parte ammessa al patrocinio, ordinandone il pagamento in favore dello Stato, così come previsto dall’art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 ss.mm.ii.).
3.1 Il compenso per l’assistenza legale del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decr. n. 28/2014), è posto a carico dell’Erario e liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1820 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Compensa tra le parti le spese di giudizio e liquida in favore del difensore del ricorrente, con distrazione, la somma complessiva di euro 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, disponendone il pagamento a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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