Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - la condanna per reati inerenti gli stupefacenti non impedisce automaticamente
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 834/2013 del 07/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 137 volte dal 09/10/2014
Riguardo alla rilevanza automatica delle condanne per reati inerenti gli stupefacenti, questo Tribunale ha ritenuto che la fattispecie lieve, di cui art. 73 c. 5 del DPR 309/1990, non possa costituire automatico impedimento al rinnovo del titolo di soggiorno, imponendosi una valutazione complessiva riguardo alla pericolosità del cittadino extracomunitario.
Oltre a ciò, il provvedimento impugnato non reca alcuna valutazione riguardo alla situazione personale e familiare del ricorrente, anch’essa non certo trascurabile, poiché egli allega di vivere in Italia dal 2003, dove risiede anche la sua famiglia (moglie, figlio nato nel 2006, genitori e fratelli, tutti soggiornanti regolari), di aver sempre svolto regolare attività lavorativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2011, proposto da:
Erjon Arapaj, rappresentato e difeso dall'avv. Donnino Donnini, con domicilio eletto presso Avv. Donnino Donnini in Ancona, via San Martino, 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di Ancona del 18.3.2011 di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato in data 18.3.2011, sulla scorta di una sentenza di condanna, subita dal ricorrente, alla pena di mesi 16 di reclusione ed € 4.000 multa per un reato inerente gli stupefacenti (art. 73 c. 1-bis lett. a DPR 309/1990) commesso in Chiaravalle (An) in data 9.8.2009 (emessa dopo processo per direttissima a seguito di arresto in flagranza).
Al riguardo vengono dedotte plurime ed articolate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto il travisamento dei fatti, trattandosi di reato di lieve entità (art. 73 c. 5 DPR 309/1990), non riconducibile, pertanto, a quelli automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno. Viene altresì dedotta l’omessa valutazione di tutti gli elementi sopravvenuti, di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, che avrebbero consentito il mantenimento del titolo (durata del soggiorno sul territorio nazionale, inserimento sociale, assenza di altre condanne, situazione familiare).
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
Le censure vanno condivise nei termini che seguono.
Riguardo alla rilevanza (automatica o meno) delle condanne per reati inerenti gli stupefacenti, questo Tribunale, nel prendere atto degli sviluppi della Giustizia Costituzionale, originariamente rigorosi (Sent. n. 148/2008), poi rivisitati in chiave più flessibile (Sent. n. 172/2012), ha ritenuto che la fattispecie lieve, di cui art. 73 c. 5 del DPR 309/1990, non possa costituire automatico impedimento al rinnovo del titolo di soggiorno, imponendo all’Amministrazione una valutazione complessiva riguardo alla pericolosità del cittadino extracomunitario (cfr. TAR Marche 4.4.2013 n. 266).
Nel caso in esame la Questura ha effettivamente travisato la concreta fattispecie delittuosa in questione, ritenendola erroneamente ascrivibile all’ipotesi di cui art. 73 c. 1-bis lett. a) (risultante dal capo di imputazione), ma che veniva invece derubricata, nel corso del processo, e ricondotta alla fattispecie lieve di cui all’art. 73 c. 5 del DPR 309/1990, per quanto comportante una pena comunque assai rilevante (individuata in 3 anni di reclusione ed € 9.000 di multa, poi ridotta ex art. 62-bis Cp ad anni 2 ed € 6.000 di multa, ed infine ridotta per il rito patteggiato ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa).
Oltre a ciò, il provvedimento impugnato non reca alcuna valutazione riguardo alla situazione personale e familiare del ricorrente, anch’essa non certo trascurabile, poiché egli allega di vivere in Italia dal 2003, dove risiede anche la sua famiglia (moglie, figlio nato nel 2006, genitori e fratelli, tutti soggiornanti regolari), di aver sempre svolto regolare attività lavorativa.
Rilevato, pertanto, che l’impugnato diniego è giustificato esclusivamente sulla base dell’automatismo e non reca alcun giudizio, in concreto, della pericolosità sociale del ricorrente, se ne dispone l'annullamento per consentire all’Amministrazione di effettuarne una valutazione che tenga conto di tutti gli indici da cui la stessa può essere desunta, tenendo altresì conto tutti gli altri presupposti cui la legge subordina la possibilità di conservazione del titolo di soggiorno.
Nonostante la soccombenza, il Collegio ritiene che sussistano comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese, considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda, nonché i diversi orientamenti giurisprudenziali che la caratterizzano.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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