Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - il decreto di condanna non è ostativo se vi è stata la rimessione in termini per proporre opposizione
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 1075/2015 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorrente, titolare di una licenza di commercio permanente ed itinerante, contesta la legittimità del provvedimento questorile in argomento, in quanto assunto sulla base di un automatismo applicativo ritenuto erroneamente sussistente con riguardo all’art.26, comma 7 bis del decreto legislativo 286/98.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, considerato che il Decreto Penale emesso dal G.I.P. non è esecutivo, dato il provvedimento di restituzione in termini per proporre opposizione emesso dallo stesso G.I.P. nonché il successivo atto di opposizione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2009, proposto da:
Weihui Zheng, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dimito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Romeo Russo in Lecce, viale T. Tasso N. 45;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
Prefetto di Taranto, Questura di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del Provvedimento CAT. A.11/2008/82/Imm. P.S. notificato in data 20.1.2009, con il quale il Questore della Provincia di Taranto rifiutava la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dall'odierno ricorrente 1.7.2008, e delegava l'Ufficio Immigrazione a provvedere all'inoltro degli atti alla locale Prefettura per le procedure di espulsione;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefetto di Taranto e di Questura di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori nei preliminari avv. V. Pellegrino, in sostituzione dell'avv. G. Dimito, per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Con il provvedimento impugnato, il Questore della Provincia di Taranto ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dal cittadino cinese per motivi di lavoro autonomo in data 1 luglio 2008.
Il Prefetto di Taranto ha conseguentemente decretato l’espulsione dal territorio nazionale nei confronti del ricorrente.
Il provvedimento questorile è stato adottato a motivo della sussistenza di alcuni provvedimenti penali di condanna divenuti esecutivi, e cioè di decreti penali di condanna e di sentenze di applicazione della pena su richiesta, emanati nel 2007 e nel 2008 per il reato di cui all’art. 474 c.p.
Ulteriore motivo posto a base della decisione qui gravata è stato ravvisato nella sussistenza di provvedimenti di condanna a carico del cittadino extracomunitario per il reato di cui all’art.515 c.p.
Il ricorrente, titolare di una licenza di commercio permanente ed itinerante, contesta la legittimità del provvedimento questorile in argomento, in quanto assunto sulla base di un automatismo applicativo ritenuto erroneamente sussistente con riguardo all’art.26, comma 7 bis del decreto legislativo 286/98.
Più in dettaglio, si sostiene la tesi della inapplicabilità dell’art.26, comma 7 bis sopra richiamato in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; e si deduce che il decreto penale di condanna emanato in data 26 marzo 2007 non è divenuto irrevocabile atteso che il Gip del Tribunale di Taranto ha accolto l’istanza di restituzione in termini formulata nell’interesse del ricorrente al fine di proporre opposizione; infine, si rappresenta che la consumazione dei reati di cui all’art.515 c.p. non può costituire circostanza ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno tutte chiesto il respingimento siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2014.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della ordinanza resa in data 12 marzo 2009, la quale viene qui richiamata per costituire parte integrante della presente motivazione: “Considerato che:
- il Decreto Penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto in data 26.3.07 non è esecutivo, dato il provvedimento di restituzione in termini per proporre opposizione emesso dallo stesso G.I.P. in data 18.2.09, nonché il successivo atto di opposizione proposto dal ricorrente in data 25.2.09 (entrambi depositati agli atti);
- i provvedimenti di condanna emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto rispettivamente in data 31.01.2008 e 20.05.2008, relativi al reato di cui all’art. 474 c.p., sono stati emanati su applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.);
che gli ulteriori provvedimenti indicati dalla Questura di Taranto nell’atto impugnato non comportano l’applicazione dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;
- considerato, altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto sia dell’emanazione del decreto di espulsione da parte del Prefetto di Taranto, sia delle condizioni familiari del ricorrente;”
Alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Vi sono giuste ragioni per procedere ad una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimento impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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