Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, la Questura deve motivare se non rinnova per un biennio
T.A.R. Marche, sent. n. 540/2015 del 18/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 115 volte dal 03/03/2017
La Questura si è limitata a rilasciare il nuovo permesso di soggiorno, in sostituzione del precedente scaduto, senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che l’hanno indotta a limitarne la durata rispetto al biennio previsto dall’art. 5 comma 3-bis lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998, ovvero al periodo minimo di validità di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Se l’Amministrazione ritiene invece di dover concedere un termine inferiore a quello di legge, deve allora motivare la sua decisione attraverso un parziale diniego (preceduto dal preavviso di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990), indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che si oppongono all’accoglimento integrale della richiesta, poiché all’esito del procedimento non ci sarà corrispondenza tra la domanda e i provvedimenti finali, ovvero un titolo di durata inferiore all’aspettativa e un provvedimento di parziale diniego per la durata residua.
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