Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro, è sufficiente uno stipendio mensile di 600 euro
T.A.R. Liguria, sez. seconda, sent. n. 723/2015 del 20/08/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’interessato risulta essere dipendente e dalla prestazione dell’attività ritrae un reddito mensile che si aggira intorno ai seicento/00 euro, somma che appare sufficiente per consentirgli la legittima permanenza in Italia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2015, proposto dal signor Abdellatif El Hakkouchi rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Pirrone con domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo adito;
contro
ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l'annullamento
del decreto 13.3.2015, n. 68/2015 del questore di Savona
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
rilevato che:
il cittadino marocchino Abdellatif El Hakkouchi si ritiene leso dal decreto indicato nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato il ricorso 19.6.2015, depositato il 23.6.2015, affidato a censure in fatto e diritto, che contiene la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della determinazione lesiva;
l’amministrazione dell’interno si è costituita in causa con memoria;
il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, viste la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;
è impugnato l’atto con cui il questore di Savona ha negato all’interessato il rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri;
lamenta lo straniero l’omessa istruttoria della p.a. che non avrebbe tenuto conto dell’attività lavorativa in corso, dalla quale egli ritrae un reddito sufficiente al sostentamento;
il collegio osserva che l’atto di impugnazione non contesta la scarsità delle risorse che lo straniero ha prodotto sino al 2014, mentre le produzioni in atti consentono di ritenere che la situazione sia mutata a cominciare dal 2015;
l’interessato risulta essere dipendente della signora Maria Vassallo come dalla denuncia INPS 17.12.2014, n. 9514349364, e dalla prestazione dell’attività presso costei egli ritrae un reddito mensile che si aggira intorno ai seicento/00 euro, somma che appare sufficiente per consentirgli la legittima permanenza in Italia;
va pertanto fatta applicazione dell’art. 5 comma 5 del d.lvo 15.7.1998, n. 286 dovendosi pertanto ritenere l’atto illegittimo in conseguenza dell’avveramento di una circostanza successiva alla conclusione dell’istruttoria svolta dalla p.a.;
ciò comporta l’annullamento del provvedimento con l’onere della p.a. di ripronunciarsi sulla domanda dell’interessato;
le spese vanno compensate atteso lo svolgimento degli accadimenti illustrati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, compensando le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Peruggia, Presidente FF, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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