Rinnovo permesso di soggiorno, oltre al reddito si consideri che il ritorno in patria espone la richiedente alla condanna per apostasia
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, sent. n. 63/2015 del 11/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Invero la ricorrente si trova in Italia da decenni e appare inserita nel tessuto sociale; inoltre nella motivazione del provvedimento si fa riferimento al solo reddito, senza tener conto né dell’inserimento sociale né del fatto – decisivo – che essendosi convertita al cristianesimo potrebbe subire persecuzioni in Marocco dove vige il reato di apostasia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2015, proposto da:
Fatima Ait Laouad, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Murador, con domicilio eletto presso Pietro Becci in Trieste, Via S. Francesco 11;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
-previa sospensione cautelare del provvedimento dd. 14.4.2014 del Questore della Provincia di Pordenone, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Va innanzi tutto rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
Infatti, l’atto gravato risulta notificato in data 30 luglio 2014, ma successivamente la ricorrente ha proposto al Prefetto ricorso gerarchico il 29 agosto 2014 senza ricevere risposta alcuna; ne consegue la tempestività del gravame notificato il 21 gennaio 2015.
Nel merito il ricorso risulta fondato.
Invero la ricorrente si trova in Italia da decenni e appare inserita nel tessuto sociale; inoltre nella motivazione del provvedimento si fa riferimento al solo reddito, senza tener conto né dell’inserimento sociale né del fatto – decisivo – che essendosi convertita al cristianesimo potrebbe subire persecuzioni in Marocco dove vige il reato di apostasia.
In sostanza il provvedimento impugnato non risulta congruamente motivato in relazione ad alcuni decisivi elementi riguardanti la situazione della straniera.
Quanto indicato appare sufficiente per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento gravato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio a favore della ricorrente che liquida in euro 3.000 oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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