Rinnovo permesso di soggiorno, occorre tener conto dei redditi dei familiari conviventi se il richiedente non ne ha percepito uno proprio
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 1730/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 167 volte dal 26/11/2015
La sentenza del TAR conferma la legittimità del provvedimento considerato che agli atti vi è la prova di attività lavorative svolte in anni passati nel nostro Paese, mentre manca del tutto la prova circa la percezione di redditi da parte sua nell’anno precedente la presentazione dell’istanza di rinnovo.
Al contrario, la norma di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, si collega sistematicamente con le disposizioni dell’art. 29 dello stesso Testo Unico in tema di ricongiungimento familiare ed in particolare, ai fini di cui alla presente causa, con quelle di cui al comma 3, lett. b, ultimo periodo, le quali prevedono che, ai fini del computo del reddito necessario per il ricongiungimento familiare, “si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Di conseguenza, sotto il profilo del reddito, la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado risulta carente anche perché non ha considerato il sostegno di reddito che dalla stessa situazione familiare automaticamente deriva all’interessato.
--------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3434 del 2014, proposto da:
Dolores Timoteo Carriel Suarez, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ballerini, Emiliano Benzi, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Universita', n. 11;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01267/2013, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il signor Carriel Suarez Dolores Timoteo ha impugnato la sentenza n. 1267/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento 6.8.2013, n. 225/A12/imm con cui la questura di Genova ha negato all’interessato il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 31.1.2013.
2. - La sentenza del TAR conferma la legittimità del provvedimento considerato che agli atti vi è la prova di attività lavorative svolte in anni passati nel nostro Paese, mentre manca del tutto la prova circa la percezione di redditi da parte sua nell’anno precedente la presentazione dell’istanza di rinnovo. La dimostrazione della produzione del reddito minimo di legge è ineludibile per gli stranieri e non può essere surrogata con la prova della convivenza con altri soggetti percettori di reddito. Non risulta nemmeno che lo straniero abbia richiesto il permesso annuale per attesa occupazione.
3. – L’appello contesta la sentenza in quanto non ha considerato la situazione familiare dello straniero interessato che ha fatto ingresso in Italia nel 2005 ed ha sempre regolarmente lavorato fino all’ultimo periodo oggetto di una valutazione negativa per insufficienza di reddito. Tale valutazione non ha tuttavia tenuto conto degli effetti di disposizioni tra loro collegate, come l’art. 5, comma 5, ultimo periodo, e l’art. 29, comma 3, a tutela del ricongiungimento familiare. A sostegno di questa argomentazione l’appellante richiama un’ampia giurisprudenza tra cui anche numerose sentenze dello stesso TAR Liguria. Il medesimo TAR ha in altre sentenze anche considerato l’obbligo di tener conto di fatti sopravvenuti quale il successivo ristabilimento del rapporto di lavoro, nonché di impedimenti di salute allo svolgimento dell’attività lavorativa. A tutela della unità familiare è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2012, che estende la tutela riconosciuta al ricongiungimento familiare agli stranieri che abbiano effettivi legami familiari nel territorio dello Stato riconfermando anche l’ampiezza della tutela che dal ricongiungimento familiare deriva. L’appellante censura inoltre la sentenza del TAR per non aver motivato il rigetto dei motivi di ricorso relativi alle disposizioni che prevedono la possibilità di concedere permesso di soggiorno ad altro titolo e alla violazione della Convenzione CEDU che prevede la tutela della vita privata e familiare della persona.
4. – L’Amministrazione appellata si è costituita senza depositare memorie.
5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare dell’appellante per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata con la argomentata ordinanza n. 2161/2014, ritenendo che non appare adeguatamente considerata la situazione familiare dell’interessato ai sensi delle disposizioni a tutela del ricongiungimento familiare di cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs n. 286/1998, di recente rafforzate dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013 n. 202, che ha accresciuto la rilevanza dei rapporti familiari ai fini del rilascio di permessi di soggiorno anche in presenza di condanne ostative e, a maggior ragione, in caso di insufficienza del reddito.
6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 27 novembre 2014.
7. – L’appello è fondato.
7.1. – Ai fini della decisione della controversia devono essere considerate le seguenti circostanze:
- l’appellante è entrato in Italia nel 2005, a seguito di ricongiungimento familiare da parte della moglie, da tempo regolarmente residente;
- vive in Italia con la moglie e un figlio oltre ad un altro figlio della moglie;
- ha svolto regolare attività lavorativa almeno fino al 2012;
- ha successivamente perso il lavoro, segnalando che poteva contare sul reddito familiare;
- non ha formalmente richiesto un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
7.2. - In base alle indicate circostanze, non contestate in termini di fatto nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato in primo grado deve considerarsi illegittimo, in quanto non è motivato sotto il profilo della situazione familiare dell’interessato come espressamente prescritto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo del Testo Unico sull’immigrazione.
7.3. - La norma di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, si collega sistematicamente con le disposizioni dell’art. 29 dello stesso Testo Unico in tema di ricongiungimento familiare ed in particolare, ai fini di cui alla presente causa, con quelle di cui al comma 3, lett. b, ultimo periodo, le quali prevedono che, ai fini del computo del reddito necessario per il ricongiungimento familiare, “si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Questo sistema normativo in tema di ricongiungimento familiare degli stranieri deve collegarsi sistematicamente alla normativa vigente in tema di obblighi alimentari tra coniugi e tra genitori e figli, in particolare se conviventi. In base a tali disposizioni sistematicamente interpretate, in tutti i casi in cui i nuclei familiari risultano conviventi e legati da rapporti di attiva solidarietà, dove vi sono fonti legittime di sostentamento nell’ambito familiare, l’accertamento negativo sulla carenza di reddito individuale non può determinare il diniego del permesso di soggiorno.
7.4. – Nello stesso senso vanno anche considerati gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013 e della correlata vastissima giurisprudenza amministrativa nel senso di accrescere la rilevanza dei rapporti familiari, in specie a tutela dell’unità familiare con particolare riferimento ai rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, ai fini del rilascio di permessi di soggiorno anche in presenza di condanne ostative. A maggior ragione tali effetti devono considerarsi nei casi di insufficienza del reddito individuale, nei termini sopraindicati.
7.5. – Di conseguenza, sotto il profilo del reddito, la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado risulta carente anche perché non ha considerato il sostegno di reddito che dalla stessa situazione familiare automaticamente deriva all’interessato.
7.6. – Il provvedimento è anche illegittimo in quanto afferma, in ultimo tra le premesse, senza alcuna motivazione, che “ai sensi della vigente normativa il richiedente non può essere autorizzato a permanere ad altro titolo”, laddove il provvedimento avrebbe dovuto considerare sia gli effetti delle disposizioni a tutela del ricongiungimento familiare richiamate ai precedenti punti 7.2. e 7.3., sia le disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, del medesimo Testo Unico in tema di permesso in attesa di occupazione, che non richiede affatto una esplicita richiesta dell’interessato: innanzitutto perché la norma di cui al citato comma 11 non fa menzione di tale richiesta; ed in secondo luogo perché l’art. 5, comma 9, prevede espressamente che, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, l’autorità amministrativa verifichi se sussistono i requisiti “per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
7.7. – Di conseguenza la competente autorità amministrativa dovrà rivalutare la posizione dell’interessato alla luce della normativa in vigore e degli effetti della richiamata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, attribuendo maggiore rilevanza alla esigenza di tutela dell’unità familiare e in questa ottica alla persistenza del reddito familiare, nonché alla possibilità di concedere il permesso di soggiorno per altri motivi previa motivata istanza, considerando anche le situazioni sopravvenute alla luce delle disposizioni del già richiamato articolo 5, comma 5, del Testo Unico citato.
8. – In base alle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e la sentenza del TAR riformata.
9. - In relazione all’oggetto e all’alterno andamento del giudizio, le spese tra le parti devono essere compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.
Spese compensate per entrambi i gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024