Rinnovo permesso di soggiorno - nuova attività lavorativa e reddito del fratello convivente,anche se sopraggiunti,impediscono di ritenere atto dovuto il diniego
T.A.R. Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 301/2015 del 12/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 124 volte dal 12/01/2016
È palese la violazione da parte dell’amministrazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 il quale prevede che, per i procedimenti ad istanza di parte, vi sia una formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, il cosiddetto preavviso di rigetto, prima di adottare il provvedimento formale conclusivo del procedimento.
Tali elementi nuovi sono stati rappresentati, pertanto, per la prima volta in questa sede giudiziaria e sono costituiti dalla nuova attività lavorativa nonché dal reddito percepito dal fratello, unico familiare convivente, risultante dal certificato di stato di famiglia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2014, proposto da:
Tanveer Akhtar, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Gandini, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, in persona del titolare p. t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 25.03.14, notificato al ricorrente il 27.09.14 prot. 2884, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori Stefania Gandini e Andrea Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un cittadino straniero che ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 566 del 2014, al fine del riesame.
L’ordinanza cautelare non è stata ottemperata dall’amministrazione e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Il ricorso è fondato.
È palese la violazione da parte dell’amministrazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 il quale prevede che, per i procedimenti ad istanza di parte, vi sia una formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, il cosiddetto preavviso di rigetto, prima di adottare il provvedimento formale conclusivo del procedimento.
3. Nel caso concreto non può operare l’articolo 21 octies della legge 241 del 1990 e s. m. in quanto la preventiva comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno avrebbe potuto consentire la presentazione di nuovi elementi che l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo giuridico di valutare.
Tali elementi nuovi che, quindi, l’amministrazione non ha valutato nella sede propria del procedimento amministrativo in conseguenza della suddetta violazione, sono stati rappresentati, pertanto, per la prima volta in questa sede giudiziaria e sono costituiti dalla nuova attività lavorativa (vedi DOC. 9 relativo ai contributi versati all’Inps) nonché dal reddito percepito dal fratello, unico familiare convivente, risultante dal certificato di stato di famiglia.
4. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, sussiste l’obbligo giuridico dell’amministrazione di valutare il reddito percepito anche dal familiare convivente ai fini del calcolo del reddito minimo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, nonché i nuovi elementi sopraggiunti, ossia la nuova regolare occupazione come doverosamente prescritto, a carico dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma quinto, della legge 268 del 1998, e ciò entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e previo avviso di avvio del procedimento all’interessato ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 e s. m..
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’amministrazione.
6. L’amministrazione dovrà, altresì, provvedere al pagamento a favore del ricorrente di una somma pari all’importo del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre cpa ed Iva nonché alla restituzione di una somma pari all’importo del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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