Rinnovo permesso di soggiorno, non è importante che vi sia l'integrazione nel paese di residenza
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 510/2015 del 25/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 105 volte dal 19/12/2015
L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno già in possesso del ricorrente è stata respinta a causa del fatto che, secondo la Questura, “non sussistono i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per qualsiasi motivazione stante la carenza di redditi pregressi ed attuali, insufficienti al sostentamento del richiedente e del proprio nucleo familiare nonché di attività lavorativa”.
- per violazione dell’art. 22 del d. lgs. 286/98, il quale impone il rilascio, a favore del lavoratore straniero che abbia perso il lavoro, di un permesso per attesa occupazione;
- per violazione dell’art. 5 del d. lgs. 286/98, in quanto nel censurato diniego è stato affermato che il sig. Xxxx non si sarebbe integrato con la comunità del Paese in cui vive, senza che tale requisito sia richiesto dalla legge in capo ad un soggetto che, come il ricorrente, non risulta avere alcun precedente penale e risulta deferito all’autorità giudiziaria solo per violazione dell’art. 116 comma 13 codice della strada (mancata conversione della patente indiana in patente italiana).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2014, proposto da:
Amandeep Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Diaz, 7;
contro
Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto Cat. A-12/Immig./2^Sez./2014/ft del 22 gennaio 2014, notificato il 27 maggio 2014, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno già in possesso del ricorrente è stata respinta a causa del fatto che, secondo la Questura, “non sussistono i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per qualsiasi motivazione stante la carenza di redditi pregressi ed attuali, insufficienti al sostentamento del richiedente e del proprio nucleo familiare nonché di attività lavorativa”.
Nel ricorso avverso tale provvedimento si è dedotto che lo stesso sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 286/98, in quanto, la Questura non avrebbe tenuto conto del fatto che, dal 17 febbraio 2014 (e quindi da una data successiva a quella dell’adozione del provvedimento) lo straniero risultava lavorare presso la Cooperativa “Lavoro mio – Agenzia per il lavoro – s.p.a.”, con sede in Montichiari, la quale gli ha corrisposto uno stipendio di 739 euro per il mese di febbraio, 1847,00 per il mese di marzo e 1.900,00 euro per il mese di aprile.
Inoltre il diniego sarebbe viziato:
- per violazione dell’art. 22 del d. lgs. 286/98, il quale imporrebbe il rilascio, a favore del lavoratore straniero che abbia perso il lavoro, di un permesso per attesa occupazione;
- per violazione dell’art. 5 del d. lgs. 286/98, in quanto nel censurato diniego è stato affermato che il sig. Singh non si sarebbe integrato con la comunità del Paese in cui vive (Pralboino), senza che tale requisito sia richiesto dalla legge in capo ad un soggetto che, come il ricorrente, non risulta avere alcun precedente penale e risulta deferito all’autorità giudiziaria solo per violazione dell’art. 116 comma 13 codice della strada (mancata conversione della patente indiana in patente italiana entro un anno dall’acquisizione della residenza, qualificato dalla Cassazione come mero illecito amministrativo). Altrettanto irrilevante, infine, sarebbe la scarsa conoscenza della lingua italiana.
In sede cautelare è stata data rilevanza alla sopravvenuta condizione di occupato del ricorrente (ai sensi dell’art. 5, commma 5 del d. lgs. 286/98, in particolare tenuto conto che in Italia risiede anche il nucleo famigliare del ricorrente, composto, oltre che dalla moglie, da due figli minori) ed è stato ordinato il rilascio, al ricorrente, di un permesso di soggiorno, valido fino al 31 gennaio 2015, onerando lo stesso a provvedere a richiederne il rinnovo prima della scadenza.
Tale titolo legittimamente la permanenza sul territorio nazionale è stato rilasciato il 6 settembre 2014.
Ne deriva che il ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito, con la conseguenza che il ricorso dovrebbe ritenersi divenuto improcedibile per effetto della sopravvenuta carenza di interesse, in concreto, alla decisione sulla legittimità del diniego del permesso di soggiorno essendo stato il suo interesse traslato, per effetto dell’accoglimento cautelare, sulla sorte del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale.
In forza di quest’ultimo, peraltro, il ricorrente risulta aver regolarmente lavorato alle dipendenze della Lavoro mio s.p.a., producendo un imponibile previdenziale pari a 18.774 euro ed essere ancora alle dipendenze di tale datore di lavoro.
Ciò emerge da quanto depositato alla vigilia dell’udienza pubblica da parte della Questura, che ha anche attestato che alla stessa non risultava essere stata depositata alcuna richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno (scaduto il 31 gennaio 2015).
Nel corso dell’udienza pubblica, però, il procuratore del ricorrente ha dichiarato a verbale che lo straniero suo assistito ha richiesto per tempo il rinnovo del permesso di soggiorno ed effettuato il fotosegnalamento il giorno stesso dell’udienza (il 25 marzo 2015). Contestualmente, nella non opposizione di controparte e al fine di sopperire alla mancata dimostrazione di aver adempiuto agli incombenti posti a carico del ricorrente, il medesimo procuratore ha anche provveduto a depositare, oltre al CUD 2014 e alle più recenti buste paga rilasciate al ricorrente, anche la ricevuta della spedizione via posta della domanda di rinnovo e il documento attestante la data fissata per effettuare il suddetto fotosegnalamento.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene preferibile pronunciarsi nel merito, al fine di orientare l’attività amministrativa in corso, mediante indicazione dei parametri di legge rilevanti nella fattispecie, tenuto conto che trattasi di un giudizio sul rapporto e non sulla legittimità del singolo provvedimento.
I fatti nuovi sopravvenuti (e cioè il reperimento di un’attività lavorativa idonea a garantire allo stato attuale e potenzialmente, un adeguato reddito allo straniero) inducono, dunque, in applicazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/98, all’accoglimento in via definitiva del ricorso, con la caducazione del provvedimento impugnato, fermo restando che gli stessi fatti dovranno essere valuti, in sede amministrativa, ai fini della decisione sulla pendente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, atteso che la condizione di occupato è sopravvenuta al provvedimento impugnato e, dunque, non è ravvisabile alcuna responsabilità dell’Amministrazione rispetto all’adozione dell’originario provvedimento negativo impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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