Rinnovo permesso di soggiorno, le precedenti condanne non sono ostative se vi sono legami familiari
T.A.R. Lazio, sezione prima, sent. n. 281/2015 del 05/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 71 volte dal 14/07/2016
Si ritiene sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale: - “Nei confronti dell’extracomunitario, che ha esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l’eventuale diniego del permesso non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2013, proposto da Mustapha Harrada, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosalba Trento, con domicilio eletto presso Segreteria T.a.r., in Latina, alla via A. Doria, n. 4;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento datato 5 aprile 2013 di rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso notificato il 4 settembre 2013 - depositato il successivo 6 -, con il quale il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
Considerato in particolare che il diniego, richiamate evenienze del 2007, 2009 e 2011 [deferimento per sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (2011); arresto per violazione proprietà intellettuale; resistenza e ricettazione (2009); arresto per violazione proprietà intellettuale e ricettazione] quindi che le stesse integrerebbero ipotesi di reato espressamente ostative al rilascio e/o rinnovo, conclude per la pericolosità sociale indotta anche dalla reiterazione dei comportamenti;
Considerato che il ricorrente nel dedurre la violazione di legge (articoli 4 e 5, comma 5 d. lgs. 286/1998) e l’eccesso di potere (illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione) ha argomentato che le prime due evenienze non hanno impedito il rilascio dei precedenti titoli, nel mentre rileverebbe anche che l’interessato è coniugato nonché padre di una minore nata in Italia;
Vista l’ordinanza n. 392 del 28 maggio 2014, con la quale la Sezione ha disposto l’acquisizione di copia: a) dell’istanza di rinnovo e di tutta la documentazione alla stessa allegata; b) dei fascicoli concernenti l’istruttoria presupposta dal rilascio dei precedenti titoli di soggiorni; c) della documentazione presentata ad esito della comunicazione di avvio del procedimento, ove esistente, rilevando in argomento la contraddittoria affermazione per la quale da un lato l’interessato non avrebbe partecipato altri elementi (cfr. provvedimento impugnato), dall’altro che “La documentazione prodotta in seguito all’emesso avvio del procedimento non è stata ritenuta idonea ….” (cfr. pagina 2 della relazione in data 7 ottobre 2013 dell’Ufficio Immigrazione Sezione II della Questura di Frosinone); d) di ogni altra documentazione e comunque ogni ulteriore indicazione utile ai fini della definizione della domanda;
Vista la documentazione versata dalla Questura di Frosinone in data 4 luglio 2014;
Considerato che dall’accertamento istruttorio emerge l’assenza di condanne, il rinnovo per i pregressi periodi quindi che era stato rappresentato e comunque era noto all’amministrazione il rapporto coniugale e l’esistenza di figli minori, aspetto questo veicolato non solo dalla istanza di rinnovo [all’allegato 1 della detta produzione: sezione 3 - pagina 2, sezione 10 - pagina 5] ma anche dall’aggiunzione di una minore al permesso di soggiorno;
Considerato che alla luce delle acquisizioni istruttorie va ribadito, in questa sede, l’esito cautelare (ordinanza n. 305 del 3 ottobre 2013) stante l’evidente difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla presenza di circostanze pertinenti e non valutate (esistenza di detti rapporti), ma anche l’assenza di indicazione alcuna in esito alla distinta rilevanza ora accordata ad evenienze datate;
Ritenuto per il resto sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale: - “Ai sensi dell’art. 5 comma 5, T.U. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla L. 30 luglio 2002 n. 189 e, successivamente, dal D.L. 8 gennaio 2007 n. 5, nei confronti dell’extracomunitario, che ha esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa, ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso; tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della succitata normativa allo straniero che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logico - giuridica, in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi.” (T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. II, 11/11/2014 n. 2784; Consiglio di Stato sez. III, 26/08/2014 n. 4325); - soprattutto in assenza di una condanna, “Con riguardo all’articolo 26, comma 7 bis, del d. lgs. 286/199, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone l’applicazione del principio dell’esclusione di ogni automatismo espulsivo, prescrivendo, a fondamento del diniego di rilascio (o di rinnovo) del “permesso di soggiorno”, un giudizio di pericolosità sociale dello straniero da effettuarsi in concreto, in relazione alla complessiva situazione lavorativa e sociale, e non solo familiare dello stesso.” (T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 30/07/2014, n. 1237);
Considerato che il ricorso va quindi accolto e che le spese seguono come di regola la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego di rinnovo.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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