Rinnovo permesso di soggiorno, la valutazione della situazione familiare deve essere effettuata prima di adottare il provvedimento di diniego e non successivame
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 915/2014 del 15/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 108 volte dal 14/04/2015
Con il decreto ... del 27/11/2013 il Questore di Firenze ha disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui era titolare il cittadino peruviano Xxx. In tale provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998, si richiamano due condanne irrogate al predetto dal Tribunale di Firenze.
Il provvedimento negativo in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno è stato adottato dall'Autorità di P.S. sulla base di una valutazione di pericolosità del richiedente che non ha adeguatamente tenuto conto della situazione familiare del predetto, nonostante la formula di stile utilizzata in proposito. E non a caso la difesa in giudizio dell'Amministrazione è stata affidata ad una relazione molto articolata, incentrata sulla situazione familiare del ricorrente, che non si limita a fornire chiarimenti circa la decisione assunta, ma costituisce sostanzialmente una corposa integrazione motivazionale di un provvedimento originariamente carente sotto tale profilo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2014, proposto dal sig. Nicolas Sisinio Espinoza Malpartida, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Basilio e Saura Bardi, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via XX Settembre 78;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. e Questura di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 408 emesso dalla Questura di Firenze e notificato all'interessato in data 07.01.2014, con il quale si rifiutava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal sig. Espinoza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con il decreto prot. 408 del 27/11/2013 il Questore di Firenze ha disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui era titolare il cittadino peruviano Nicolas Sisinio Espinoza Malpartida. In tale provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998:
- si richiamano due condanne irrogate al predetto dal Tribunale di Firenze (in data 2/3/2012 alla pena di anni 2 di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato ex art. 628 c.p.; in data 10/12/2012 alla pena di anni 2 di reclusione per il reato ex artt. 572 e 62bis c.p.);
- si rileva che lo straniero è "da ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attività criminose" e che la sua condotta è "indice di pericolosità" ed evidenzia "la mancanza di un positivo inserimento sociale";
- si afferma di aver tenuto conto "della situazione familiare del richiedente secondo la previsione normativa di cui al D.L.vo n. 5/07", ma si ritiene "prevalente la pericolosità sociale del richiedente in relazione alla tipologia del reato commesso e alle esigenze di ordine pubblico in ragione dell'allarme sociale che tali reati provocano nell'opinione pubblica".
2) Nel ricorso si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo, in sintesi, che l'Amministrazione non ha adeguatamente valutato la situazione complessiva del ricorrente sotto i profili familiare, lavorativo e della durata del soggiorno in Italia, come avrebbe dovuto fare, in corretta applicazione dell’art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998 e alla luce delle osservazioni formulate dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto; ciò vale, in particolare, con riferimento alla presenza in Italia di tre figli del sig. Espinoza, due dei quali (uno minorenne) convivono con il padre; al contrario, l'Amministrazione si è limitata ad affermazioni generiche e stereotipate in ordine all'asserita pericolosità del ricorrente.
3) L’art. 5 del T.U. sull'immigrazione prevede al comma 5 (prima parte): "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". In generale, quindi, il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato se sussistono le circostanze ostative al rilascio, indicate nel precedente art. 4 comma 3 e in tal caso il provvedimento negativo è vincolato. La seconda parte dell’art. 5 comma 5 dispone peraltro: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". Ciò significa che, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma (relative al ricongiungimento familiare) il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce più atto vincolato, ma presuppone una valutazione discrezionale dell'Amministrazione dell'Interno.
Con la sentenza n. 202/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5 comma 5 "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» ".
In ordine all'applicazione della norma in questione, dopo l'intervento della Corte costituzionale, il Consiglio di Stato, sez. III, si è così espresso nella recentissima sentenza 29 aprile 2014 n. 2207:
"Gli effetti di questa sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata risultano nel loro complesso diretti non solo ad estendere il significato, ma a rafforzare sensibilmente il peso, nella economia della disciplina dell’immigrazione, delle disposizioni citate dell’art. 5, comma 5, a tutela della unità familiare con particolare riferimento alla relazione tra genitori e figli. La tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro paese devono pertanto considerarsi, in base alla normativa vigente, dopo la sentenza della Corte costituzionale, oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meccanismi automatici di valutazione della pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative. In presenza di significative situazioni familiari e di figli radicati in Italia, senza una contestuale dimostrazione di pericolosità sociale basata su fatti concludenti, deve considerarsi illegittimo il diniego del permesso di soggiorno sulla base di condanne ostative e di mere formule di rito ad esse conseguenti.
… Nel caso di specie, consegue alla sentenza la necessità di una nuova valutazione della complessiva situazione quale si è determinata sulla base dei parametri sopraindicati, che conferiscono peso prevalente alla situazione familiare, salve specifiche motivazioni con riferimento a comportamenti dell’interessato valutabili sotto il profilo della minaccia alla sicurezza pubblica, con particolare riferimento a quelli più recenti successivi alla condanna menzionata a motivazione del provvedimento impugnato.
… In base alle esposte considerazioni l’appello deve essere accolto ai fini di un riesame del provvedimento impugnato in primo grado alla luce dei parametri fissati dall’interpretazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, dalla più recente giurisprudenza costituzionale…".
Le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza citata possono essere integralmente richiamate nel presente giudizio; anche in questo caso il provvedimento negativo in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno è stato adottato dall'Autorità di P.S. sulla base di una valutazione di pericolosità del richiedente che non ha adeguatamente tenuto conto della situazione familiare del predetto, nonostante la formula di stile utilizzata in proposito. E non a caso la difesa in giudizio dell'Amministrazione è stata affidata ad una relazione molto articolata, incentrata sulla situazione familiare del ricorrente, che non si limita a fornire chiarimenti circa la decisione assunta, ma costituisce sostanzialmente una corposa integrazione motivazionale di un provvedimento originariamente carente sotto tale profilo; integrazione peraltro non consentita, neppure richiamando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, perché si inserisce nell'ambito di un procedimento caratterizzato da ampia discrezionalità.
4) In relazione a quanto sopra risultano fondate le censure formulate nel ricorso, che merita dunque accoglimento. Il provvedimento impugnato va perciò annullato, con conseguente obbligo per la Questura di Firenze di rivalutare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente alla luce delle considerazioni e delle indicazioni di cui sopra.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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