Rinnovo permesso di soggiorno, la sufficienza reddituale va valutata anche in base a redditi alti degli anni precedenti
TAR Emilia Romagna, sezione seconda, sent. n. 1289/2014 del 03/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 157 volte dal 02/11/2015
La Questura, nel valutare la sussistenza di mezzi sufficienti di sostentamento negli anni di validità del permesso avrebbe dovuto tenere conto anche dei redditi maturati in precedenza al fine di valutarne la parziale permanenza nel patrimonio e, quindi, la concreta idoneità ad integrare i redditi afferenti al periodo di validità del p.d.s. per la sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2014, proposto da:
Habil Veliji, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ceci, con domicilio eletto presso Mirko Billone in Bologna, Via Marsili 17;
contro
Questura di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto s.n. del 13.01.2014, notificato il 16.01.2014, con il quale il Questore di Forlì-Cesena ha decretato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno già in possesso da diversi anni dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Forli' - Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (scaduto il 2.9.2013 e decorrente dal 2.9.2011) per motivi di lavoro per mancata dimostrazione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento.
Con ordinanza n. 332/2014 questo Tribunale, dopo aver chiesto alla Questura una relazione sugli elementi di fatto di cui al ricorso, ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente considerando che anche dalla documentazione trasmessa dalla Questura emerge la sussistenza nel fascicolo intestato al ricorrente delle dichiarazioni dei redditi relative ad anni pregressi delle quali non si è tenuto conto nell’esaminare l’istanza di rinnovo.
Il provvedimento impugnato richiama la mancata dimostrazione di redditi pari o superiori al minimo di legge nel periodo di validità del permesso (2011-2013).
Nel fascicolo del ricorrente, peraltro esistono le dichiarazioni dei redditi del 2009 e del 2010 dalle quali risultano redditi rispettivamente di euro 36509,00 e di euro 43296,00.
Appare quindi fondato ed assorbente il dedotto vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la Questura, nel valutare la sussistenza o meno di mezzi sufficienti di sostentamento negli anni di validità del permesso avrebbe dovuto tenere conto anche dei redditi maturati in precedenza al fine di valutarne la parziale permanenza nel patrimonio e, quindi, la concreta idoneità ad integrare i redditi afferenti al periodo di validità del permesso di soggiorno ai fini della sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento.
Il carattere di novità della questione e la necessità di una rinnovata valutazione consentono di compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024