Rinnovo permesso di soggiorno, la situazione familiare prevale sulla sicurezza pubblica
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 661/2014 del 19/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Pur in presenza di condanne penali di cui all’art. 380 cod.p.p., l’Amministrazione deve provvedere al bilanciamento tra tutela dei legami familiari dell’interessato e quella della sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 03/01/2014 n. 1). Nella fattispecie la Questura non ha valutato la specifica situazione familiare dello straniero (convivenza con genitori) e le sue generali condizioni di vita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 533 del 2014 proposto da Uku Julian, rappresentato e difeso dall’avv. Loris Salvato e dall’avv. Paolo Alberto Tinchelli, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;
contro
la Questura di Modena, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Ministero dell’Interno;
per l'annullamento
del decreto in data 3 marzo 2014, con cui la Questura di Modena ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”, presentata dal ricorrente (cittadino albanese).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per l’Amministrazione, alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2014 il difensore come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che il ricorrente, cittadino albanese, vedeva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e ciò in ragione della circostanza che una condanna penale del 2013 per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 ne rivelava la pericolosità sociale, anche alla luce dell’assenza di attività lavorativa e reddituale;
che l’interessato ha impugnato il diniego, imputando all’Amministrazione di avervi posto a fondamento fatti non veritieri, giacché egli lavora regolarmente da vari anni ed è ben inserito nel nostro Paese con la propria famiglia, elementi di cui si sarebbe dovuto tenere puntualmente conto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che si è costituita in giudizio la Questura di Modena, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2014, ascoltato il rappresentante dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, “…il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”, avendo altresì la Corte costituzionale (v. sent. n. 202/2013) dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta disposizione nella parte in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia legami familiari nel territorio dello Stato la tutela rafforzata prevista per le situazioni in cui si è avuto un ricongiungimento familiare;
che, pertanto, pur in presenza di condanne penali ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 380 cod.proc.pen., l’Amministrazione deve provvedere al bilanciamento tra la tutela dei legami familiari dell’interessato e quella della sicurezza pubblica (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 gennaio 2014 n. 1);
che nella fattispecie la Questura di Modena non ha valutato la specifica situazione familiare dello straniero (convivenza con i genitori) e le sue generali condizioni di vita;
che, in ragione di ciò, il ricorso va accolto e l’atto impugnato va annullato, ai soli fini del riesame dell’istanza del ricorrente in conformità dei parametri delineati dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;
Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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