Rinnovo permesso di soggiorno - la recente condanna non è una irregolarità sanabile
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 261/2014 del 23/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 221 volte dal 10/03/2014
La grave e recente condanna emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 612 bis, commi 1 e 2, 61 n. 2, 582 e 585 – in relazione al 576, comma 1, - e 393 c.p. ad anni due e mesi due di reclusione riportata dal ricorrente osta al rinnovo del permesso di soggiorno, come osterebbe al suo rilascio.
Non può ritenersi tale l’asserita complessiva situazione personale e di vita dello stesso improntata ad un pieno recupero sociale.
Giacché detti elementi sono quelli che integrino i titoli ed i requisiti originariamente mancanti ed incompleti, con la conseguenza che, quando l'impedimento al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da tassativa causa ostativa (qual è l'indicata condanna), il solo "elemento sopravvenuto" di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulli quella causa ostativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2014, proposto da:
Thanuja Chandana Madapatha Kankanamalage Don, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Stelvio, 21;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto della Questura della Provincia di Milano, a firma Dr. Savina, Prot. n.14344/13, emesso in data 01.10.2013, notificato addì 08.10.2013, di reiezione di istanza presentata dallo scrivente in data 12.01.2013 a mezzo assicurata postale n. 061313126455 volta ad ottenere il rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. 102865886 rilasciato dalla Questura di Milano con validità dal 28.10.2011 al 13.11.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con il presente gravame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale, ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, è stato disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dallo stesso richiesto per motivi di lavoro subordinato in ragione di una condanna per reato ostativo;
che, a sostegno del proprio ricorso, l’interessato ha dedotto, sostanzialmente, la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che diversi profili di eccesso di potere, non avendo l’amministrazione valutato la sua pericolosità in concreto in relazione alla complessiva situazione personale e di vita dello stesso, oggi improntata ad un pieno recupero sociale;
Considerato:
che, tra le circostanze che ostano al rilascio del permesso di soggiorno, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), come successivamente modificato ed integrato, prevede la condanna "anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ..."; il successivo art. 5, comma 5, dispone: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ... sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili";
che, alla stregua della ricordata normativa, nel caso in esame la grave e recente condanna del 17 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 612 bis, commi 1 e 2, 61 n. 2, 582 e 585 – in relazione al 576, comma 1, - e 393 c.p. ad anni due e mesi due di reclusione riportata dal ricorrente osta al rinnovo del permesso di soggiorno, come osterebbe al suo rilascio;
che non ricorrono circostanze che potrebbero costituire i "sopraggiunti nuovi elementi" a cui la norma fa cenno;
che, infatti, non può ritenersi tale l’asserita complessiva situazione personale e di vita dello stesso improntata ad un pieno recupero sociale, giacché, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, detti elementi sono quelli che integrino i titoli ed i requisiti originariamente mancanti ed incompleti, con la conseguenza che, quando l'impedimento al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da tassativa causa ostativa (qual è, come detto, l'indicata condanna), il solo "elemento sopravvenuto" di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulli quella causa ostativa (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 4 luglio 2011, n. 3966; 5 marzo 2013, n. 1339);
che, nella specie, non è invocata né risulta la sopravvenienza di un tale provvedimento, il quale è chiaramente non surrogabile da una valutazione del Questore in ordine alla pericolosità sociale dell'attuale appellante, già affermativamente effettuata dal legislatore mediante l'individuazione della materia dei reati e della tipologia delle condanne in questione (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1339);
che, infine, nulla viene dedotto in ordine all'applicabilità dell'ulteriore previsione (aggiunta dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5) del cit. art. 5, comma 5, secondo cui "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare ... si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della esistenza di legami familiari e sociali nel Paese di origine, nonché, per lo straniero già presene sul territorio nazionale, anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale";
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto;
che sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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