Rinnovo permesso di soggiorno, la pendenza dell'affidamento in prova in alternativa alla detenzione impone di sospendere la valutazione sul diniego del rinnovo
Consiglio di Stato, sezione terza, ord. n. 2574/2015 del 11/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 282 volte dal 30/09/2016
L’immigrato, cittadino marocchino in Italia con genitori e sorelle dal 1990, condannato per spaccio stupefacenti ad anni 4 e mesi 8 di reclusione, attualmente sta scontando la residua pena in affidamento in prova ai servizi sociali e con fine pena prevista almeno al 31 gennaio 2016, salvi sconti di pena futuri per buona condotta.
Comunque, l’immigrato, ove non sia più soggetto alla espulsione come pena accessoria alla condanna del 2011, non può essere espulso in applicazione della normativa sulla immigrazione, avvalendosi della norma di cui all’art.19 TU Immigrazione, che non consente l’espulsione degli immigrati che convivono con cittadini italiani parenti entro il secondo grado.
Pertanto, allo stato, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di sospensione dell’ordinanza cautelare impugnata almeno fino al 31.1.2016.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2015, proposto da:
Younes Fatih, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Robol, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, Via Varrone, 9;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00018/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto del Commissario per la Provincia di Trento 29.9.2014
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia; per le parti nessuno presente;
Rilevato che l’immigrato, cittadino marocchino in Italia con genitori e sorelle dal 1990, condannato per spaccio stupefacenti ad anni 4 e mesi 8 di reclusione, attualmente sta scontando la residua pena in affidamento in prova ai servizi sociali e con fine pena prevista almeno al 31 gennaio 2016, salvi sconti di pena futuri per buona condotta;
Considerato che a fine pena il giudice penale dovrà rivalutare la persistenza dei presupposti per la applicazione della pena accessoria della espulsione;
Preso atto che, comunque, l’immigrato, ove non sia più soggetto alla espulsione come pena accessoria alla condanna del 2011, non può essere espulso in applicazione della normativa sulla immigrazione, avvalendosi della norma di cui all’art.19 TU Immigrazione, che non consente l’espulsione degli immigrati che convivono con cittadini italiani parenti entro il secondo grado;
Ritenuto, pertanto, che, allo stato, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di sospensione dell’ordinanza cautelare impugnata almeno fino al 31.1.2016;
Fatte salve le ulteriori determinazioni che la Questura di Trento riterrà di prendere, tenendo conto della concreta situazione dell’immigrato all’epoca del fine pena;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4099/2015) nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado fino al 31.1.2016 .
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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