Rinnovo permesso di soggiorno, la mera condanna non implica pericolosità sociale (tanto meno la denuncia non seguita da procedimento penale)
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 461/2015 del 21/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 203 volte dal 16/10/2016
Per costante giurisprudenza, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno anche ove interessante, ipotesi qui non ricorrente, reati di per sé ostativi, deve essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi potenzialmente atti a formare il giudizio di pericolosità dovendosi tenere in debito conto, in particolare, la durata del soggiorno nel territorio nazionale.
Un tale approdo richiama il superamento del precedente sistema, tant’è che “nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche delle condanne subite o dall’appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico immigrazione” quindi che, un eventuale diniego “dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale” (circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007, esplicativa del decreto legislativo n. 3 del 2007).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2014, proposto da Imeraj Besnik, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Pincivero, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento, previa sospensiva
del provvedimento della Questura di Frosinone notificato il 10 marzo 2014 di rigetto istanza di rinnovo permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto notificato il 21 maggio 2014, depositato il successivo 19 giugno, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo la violazione di legge (articoli 4 e 5 del d. lgs. 286/1998, 27 della Costituzione e 3 della legge 241 del 1990) e l’eccesso di potere (per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria) ed argomentando l’illegittimità del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno perché: (a) fondato su un giudizio di pericolosità richiamante vicende rispetto alle quali, tranne una per la quale interveniva sentenza di condanna alla quale seguiva l’estinzione per prescrizione quinquennale, non è stato avviato il relativo procedimento penale ne vi è stata condanna alcuna; (b) l’indicata pericolosità riposerebbe unicamente sui deferimenti, non sul complessivo accertamento ed effettiva valutazione di tutte le evenienze quali, anche, la presenza in Italia dal 2000, la frequentazione delle scuole, l’avvio di un’azienda poi trasferita al fratello, la presenza sul territorio nazionale di tutta la famiglia inclusi i genitori con i quali convive quindi i precedenti rinnovi, il che comporterebbe anche la mancanza di adeguata valutazione della memoria partecipativa;
Considerato che l’impugnato diniego, nel quale viene genericamente esclusa la rilevanza di quanto partecipato dall’interessato, presuppone il deferimento (del 16.05.2013) per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, la denunzia (del 17.11.2011) per guida in stato di alterazione psico - fisica per sostanze stupefacenti, il deferimento (del 15.10.2005) per guida sotto l’influenza dell’alcool e la sospensione della patente di guida (del 15.05.2013);
Vista la memoria (allegato 3 al ricorso) ricevuta dall’amministrazione il 20 dicembre 2013 con la quale l’interessato, nel richiamare la comunicazione di avvio di cui alla nota del 13 novembre 2013, ha partecipato tutte le evenienze addotte a supporto delle sintetizzate censure;
Considerato che, per costante giurisprudenza, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno anche ove interessante, ipotesi qui non ricorrente, reati di per sé ostativi, deve essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi potenzialmente atti a formare il giudizio di pericolosità dovendosi tenere in debito conto, in particolare, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’eventuale inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (Consiglio di Stato sez. III 22 aprile 2015, n. 2032);
Considerato che un tale approdo richiama il superamento del precedente sistema, tant’è che “nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche delle condanne subite o dall’appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico immigrazione” quindi che, un eventuale diniego “dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale” (circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007, esplicativa del decreto legislativo n. 3 del 2007);
Considerato che gli indicati motivi di diritto sono pertanto fondati, il che determina l’accoglimento del ricorso regolato per le spese dal principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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