Rinnovo permesso di soggiorno, la mancata presentazione per le impronte non giustifica il diniego della domanda
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 798/2014 del 19/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Presentata dal ricorrente in data 28 agosto 2009 un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la Questura di Ravenna la rigettava per avere lo straniero, cittadino albanese, omesso di presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della sottoposizione a “fotosegnalamento con procedura SPAID” e per non avere neppure risposto alla successiva convocazione.
Il Collegio condivide, nell’assunto della mera irregolarità (priva di carattere invalidante) dell’inerzia dello straniero convocato per sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e non tempestivamente avvedutosi di tale segnalazione, gravando in simili casi sull’Amministrazione – in un’ottica di leale collaborazione con il privato – l’onere di reiterare le convocazioni dello straniero, solo da un esito negativo ripetuto di tali tentativi e frutto di un’adeguata istruttoria potendosi far scaturire un’eventuale archiviazione della pratica per mancata cooperazione dell’interessato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 126 del 2010 proposto da Mehilli Astrit, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maestri ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Garibaldi n. 9, presso lo studio dell’avv. Susanna Zaccaria;
contro
la Questura di Ravenna, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Ministero dell’Interno;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Ravenna in data 13 novembre 2009, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino albanese.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Ravenna;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per l’Amministrazione, alla pubblica udienza del 19 giugno 2014 il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Presentata dal ricorrente in data 28 agosto 2009 un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la Questura di Ravenna la rigettava per avere lo straniero, cittadino albanese, omesso di presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della sottoposizione a “fotosegnalamento con procedura SPAID” e per non avere neppure risposto alla successiva convocazione effettuata con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Avverso il provvedimento questorile di diniego del 13 novembre 2009 ha proposto impugnativa l’interessato. Assume illegittimo il rilievo assegnato alla sua mancata presentazione nel giorno fissato dall’Amministrazione, per trattarsi di un’irregolarità suscettibile di sanatoria con una successiva convocazione; denuncia, poi, l’assenza di prova circa l’effettivo recapito al suo domicilio della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; lamenta, infine, la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, non risultando documentato che egli avesse effettivamente ricevuto la convocazione originaria e apparendo del tutto privo di giustificazione il diniego fondato sull’insussistenza dei requisiti legali per il rinnovo del permesso di soggiorno. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la Questura di Ravenna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dal Tribunale alla Camera di Consiglio in data 25 febbraio 2010 (ord. n. 122/2010).
All’udienza del 19 giugno 2014, ascoltato il rappresentante dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
In sede cautelare il Tribunale ha così motivato l’accoglimento della relativa istanza: “Considerato che dalle buste paga allegate al ricorso risulta che il ricorrente non svolgeva, alla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento, la propria attività lavorativa in Provincia di Ravenna; che sussistono i presupposti per rimetterlo in termini ai fini e per gli effetti dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 …”. Si tratta di soluzione che il Collegio condivide, nell’assunto della mera irregolarità (priva di carattere invalidante) dell’inerzia dello straniero convocato per sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e non tempestivamente avvedutosi di tale segnalazione, gravando in simili casi sull’Amministrazione – in un’ottica di leale collaborazione con il privato – l’onere di reiterare le convocazioni dello straniero, solo da un esito negativo ripetuto di tali tentativi e frutto di un’adeguata istruttoria potendosi far scaturire un’eventuale archiviazione della pratica per mancata cooperazione dell’interessato.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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